Le Microcar non possono sostare negli spazi riservati ai veicoli a due ruote.

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Le Microcar non possono sostare negli spazi riservati ai veicoli a due ruote.

Cass. civ. Sez. II, del 03-02-2023, n. 3432 ci conferma l’assunto nel titolo.

la violazione di cui agli artt. 7, commi 1 e 14, C.d.S., per aver il conducente (assente al momento della constatazione della violazione amministrativa), sostato – con un microcar 40 – nello spazio riservato ai cicli e motocicli, è lecitamente contestata nonché valida. “Diversamente da quanto prospettato, occorre rilevare che la motivazione adottata dal giudice di appello, nel valorizzare anche il disposto dell’art. 157, comma 5, C.d.S. (avente riguardo alla condotta della sosta in modo difforme o conforme alla segnaletica orizzontale), deve considerarsi dallo stesso utilizzata in senso rafforzativo – ovvero ad abundantiam – rispetto alla già ritenuta sussistenza della violazione effettivamente contestata alla ricorrente, secondo la ricostruzione logico-giuridica già operata dal giudice di pace e ribadita – come “ratio” principale – con la stessa sentenza di appello, in base all’assorbente argomento secondo cui, negli Spa zi di sosta oggetto di accertamento, avrebbero potuto sostare solo ciclomotori a due ruote anche in relazione alla dimensione e allo Spa zio prevedibilmente occupabile dagli stessi (ciò sull’implicito ed evidente presupposto che i microcar non potevano sostare in quegli Spa zi, in quanto costituenti quadricicli a motore su quattro ruote). Oltretutto l’art. 351, comma 2, reg. esec. C.d.S. afferma che nelle zone di sosta in cui gli Spazi destinati a ciascun veicolo sono delimitati da segnaletica orizzontale, vale a dire dalle classiche strisce, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo nello Spazio ad esso destinato, senza invadere gli Spazi contigui; ciò comporta che, nel caso delle microcar posteggiate negli Spa zi adibiti alla sosta per i ciclomotori (ovviamente più stretti), deve ritenersi che la loro sosta è stata illegittimamente effettuata.”

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