Le norme di sicurezza stradale nell’attraversamento dei passaggi a livello

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Interessante sentenza della Corte di Cassazione, che si occupa di un articolo poco trattato, del codice della strada: l’articolo 147, che disciplina il comportamento ai passaggi a livello.

Articolo 147
Comportamento ai passaggi a livello

1 Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell’art. 44.
2 Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all’art. 44, comma 3 che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3 Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’art. 44, comma 2 e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4 Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.
5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85,00 ad Euro 338,00.
6 Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Il caso riguarda il conducente di un autoarticolato a

cui è stato addebitato di avere colposamente impegnato l’area di un passaggio a livello della linea ferroviaria con il proprio mezzo, senza assicurarsi di riuscire a transitarvi prima che le sbarre si abbassassero – possibilità incerta fin dal suo ingresso nell’area in quanto era preceduto da una fila di veicoli – e nel non aver tentato di liberarla e di avvisare i conducenti del treno che stava sopraggiungendo, azionando i dispositivi di chiusura urgente ubicati alle due estremità del passaggio a livello, così innescando il meccanismo causale che aveva determinato la morte di una persona, che, fermatosi con il proprio mezzo a detto passaggio a livello ed entrato a piedi nella relativa area con l’intento di aiutarlo, veniva travolto ed ucciso a seguito dell’urto del treno contro il semirimorchio dell’autoarticolato dietro al quale si trovava.

La Corte di Cassazione Penale con la sentenza 8 aprile 2015 n. 14145, ha specificato alcuni principi generali in materia di sicurezza della circolazione stradale.

Poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Ciò vale in particolare, oltre che con riferimento alle disposizioni del codice della strada di cui all’art. 140 (gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale) e art. 141 (obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo), anche proprio in relazione all’art. 147 dello stesso codice, secondo il quale gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare gli incidenti.
Le disposizioni richiamate dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare l’intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l’obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone. Da ciò conseguendo che il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità.

In questa prospettiva può affermarsi che l’utente della strada è responsabile della sicurezza della circolazione ed assume, pertanto, posizione di garanzia anche nei confronti di terze persone che vengono in contatto con lui, ogni qualvolta la sua condotta determini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato alla circolazione stradale.
Ne consegue che l’utente della strada è chiamato a rispondere per colpa della mancata adozione delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi della incolumità anche di queste persone.

 

di Marco Massavelli


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