Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavori sono applicabili anche ai lavoratori atipici o in nero.

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Corte di Cassazione n. 18208 del 2 maggio 2016,

Un soggetto sia esso lavoratore dipendente o non, ha il diritto di essere  garantito  dalle norme infortunistiche sui luoghi di lavoro. Le norme antinfortunistiche non sono dettate solo a tutela dei lavoratori  inserite all’interno del complesso aziendale ma esse  mirano a tutelare tutte le persone che a qualsiasi titolo,  anche occasionalmente, siano  presenti sui luoghi di lavoro.

 Il principio  è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18208 del 2 maggio 2016, in merito ad un incidente  avvenuto in un cantiere, ove il datore di lavoro era stato chiamato a rispondere della morte di un lavoratore caduto dall’alto in assenza di impalcatura di protezione e parapetti.  La Corte di Cassazione ha concluso che le norme antinfortunistiche non siano dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma siano dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedano nei cantieri o comunque in luoghi ove vi siano macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possano essere causa di eventi dannosi. Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa (Sez. 4, 6 novembre 2009, Morelli). Di conseguenza, non  vi è  dubbio sull’applicabilità nel caso di interesse, laddove era pacifica l’attività comunque prestata dalla vittima in favore dell’imputato, quale che ne fosse stata la “causale” (amicizia o altro).

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