Le ordinanze del sindaco e la vera e seria base di riferimenti normativi
(che manca sempre).
Pur apprezzando la buona volontà di qualche amministratore locale, le ordinanze di cui agli artt. 50 e 54 TUEELL devono sempre appoggiarsi su solidi presupposti normativi.
Con la sentenza Tar Veneto, sez. II, sentenza 11 gennaio 2021, n. 34 (peraltro riepilogativa di altri principi espressi in Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 2.07.2020, nr.1917 e 2.07.2020 nr. 1499; T.A.R. Puglia, Bari n. 1063 del 23/07/2019; Consiglio di Stato in sede cautelare, Sez. IV, ordinanza n. 4273/2019 e ordinanza 3576/2020) si ribadisce (con una motivazione invero succinta ed ai limiti dell’insufficienza) che il Sindaco non è titolare di un potere atipico e completamente discrezionale, ma deve comunque esercitare la sua potestà di adottare ordinanze, nei limiti delle norme ordinamentali che orientano il senso effettivo di un provvedimento stringente.
In altri termini, il Comune di Verona ha ecceduto nel vietare l’utilizzo della plastica, per finalità di riduzione dei rifiuti, in quanto nessuna norma presuppone tale obiettivo in maniera stringente e non è lecito, a livello locale andare oltre il segno generale delle previsioni che fanno da cornice al provvedimento.
Come al solito, resta confermato il principio che –salvo rari casi- le uniche ordinanze dei sindaci che resistono, sono quelle non impugnate. In tutti gli altri casi, soventemente, si tolgono i freni alla fantasia e si ritiene che la risicata tipizzazione del potere in parola corrisponda ad autonomia concettuale e indipendenza assoluta.
Ormai, il fondamento normativo delle ordinanze (qui non parlo del caso veronese oggetto della sentenza epigrafata a di molte cose che ho letto in giro) è diventato il mero richiamo (erratamente miscelato) sia dell’art. 50 che dell’art. 54 del TUEELL, senza minimamente pensare a quale sia l’ambito di materie su cui si incide o a quali siano i diritti coinvolti dal potere amministrativo ed il loro grado di incomprimibilità.
Anche i sindaci sino “social”, quindi le ordinanze ormai le scrivono gli uffici comunicazione…. In fondo qualche “like” pesa per la politica più della condanna alle spese processuali collegate a soccombenza.
Tar Veneto, sez. II, sentenza 11 gennaio 2021, n. 34.