Le ordinanze di contrasto del degrado, pensando al risanamento dei caseggiati degradati.

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Le ordinanze di contrasto del degrado, pensando al risanamento dei caseggiati degradati.

La Legge14 giugno 2019, n. 55 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 giugno 2019, n. 140), recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, tra le tante novità, costruisce anche una specifica ordinanza del sindaco, per ordinare il risanamento di edifici degradati.

 Questa la norma: “Art. 5-sexies.  Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate. 1.  Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario può essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l’immobile è ubicato. L’amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell’assemblea. 2.   Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 3.  Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Si tratta di una norma di grandi ambizioni ma di difficile attuazione, specie pensando al fatto che “Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

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