Le procedure di somma urgenza per motivi di protezione civile secondo la corte dei conti in un caso di specie.

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Le procedure di somma urgenza per motivi di protezione civile secondo la corte dei conti in un caso di specie.

Qualsiasi intervento autonomo del Comune, cioè non adottato quale soggetto attuatore nell’ambito delle ordinanze di protezione civile emanate dagli organi competenti a seguito dell’intervento dello Stato o della Regione (che avrebbe una sua disciplina giuscontabile e una copertura per così dire “esterna” al bilancio comunale), deve necessariamente attenersi ai presupposti e ai limiti di cui all’art. 191 TUEL, in quanto giustificato proprio da un’esigenza d’intervento immediato e circoscritto proprio dalla necessità di “mettere in sicurezza” l’area interessata, che non potrebbe non gravare sul bilancio comunale, con le relative conseguenze, come confermato, in particolare, dal citato art. 12, c. 6, codice della protezione civile.

In altre parole, a titolo di esempio, se a seguito di un’alluvione crolla un muro di contenimento nell’ambito di una struttura pubblica, il Comune è tenuto, con fondi propri, a intervenire a tutela della pubblica e privata incolumità (per esempio transennando l’area o effettuando urgenti lavori necessitati solo dallo scopo sopra richiamato) e ben può, nei modi e coi tempi imposti dalla norma citata, “regolarizzare” la spesa urgente e indifferibile attraverso il debito fuori bilancio, mentre non potrebbe agire in modo definitivo (per esempio ricostruendo il muro) attraverso tali interventi di somma urgenza, dovendo rispettare le ordinarie procedure di spesa o dovendosi avvalere delle deroghe previste dalle citate disposizioni nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Si rileva, altresì, che l’art. 163, Codice dei contratti, prevede l’obbligo per il responsabile del procedimento o per il tecnico dell’amministrazione competente di compilare la perizia giustificativa entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, mentre l’art. 191 TUEL dispone che la Giunta comunale, su proposta del responsabile del procedimento, sottoponga al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 194, c. 1, lett. e), entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, facendo decorrere i termini dall’adozione dell’ultimo atto finale della procedura (appunto l’ordine di esecuzione dei lavori o l’ordinazione al terzo esecutore), senza incidere (dal punto di vista della tempistica) nella fase procedimentale propedeutica all’affidamento.

Qualora si verifichi un evento di protezione civile di tale rilevanza da richiedere l’intervento dello Stato o della Regione con fondi propri, le procedure saranno quelle previste dalle disposizioni nazionali e regionali di riferimento, non essendo ammissibile un intervento in larga scala del Comune in assenza delle coperture di bilancio e, soprattutto, in violazione del sistema nazionale e regionale di protezione civile, il quale, si ribadisce, ha regole tutte proprie per la previsione e relativa contabilizzazione delle spese (Corte dei Conti Sicilia Sez. contr. Delib., 14/02/2023, n. 47).

 

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