Le sanzioni accessorie per la “guida senza patente”; gli eccessi della circolare del 5 febbraio.

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Con il mio intervento di sabato 6 febbraio, ho plaudito al coraggio della circolare del ministero dell’interno del 5 febbraio. Questo plauso mantengo in relazione alla tempestività ed al coraggio di sterzare il trattamento della norma depenalizzata che sintetizziamo nella locuzione “guida senza patente”, verso il sistema sanzionatorio del codice della strada.

Tuttavia, quando il ministero scende a trattare dettagli particolari, forse perde la sua lucidità.

Mi riferisco alla particolare disciplina, nella circolare, delle sanzioni accessorie.

            Alla violazione contemplata dai primi due periodi del comma 15 dell’articolo 116 del codice della strada, consegue, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria emergente dalla depenalizzazione, anche “la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi” (comma 17). “Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo… si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi”.

            Per il fermo amministrativo si applicano le indicazioni della circolare 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1 agosto 2014; pertanto il veicolo, possibilmente, va affidato in custodia al proprietario o allo stesso trasgressore (con le eccezioni procedurale previste per ciclomotori e motocicli), ma mai va fatto condurre a questi presso il luogo di custodia designato.

            La circolare del 5 febbraio 2016, prot. 300/A/852/16/109/33/1, puntualizza che la disciplina applicabile al caso di specie è quella dell’articolo 214 CdS e che nel verbale di affidamento deve essere chiaramente osteso il divieto di conduzione del veicolo sottoposto a fermo, nel luogo di custodia, per il trasgressore.

            La circolare si preoccupa anche del caso in cui non sia possibile procedere al fermo amministrativo; si tratta di una casistica difficilmente riscontrabile nella pratica ma pur non da escludere in radice. In questo caso, ci viene rammentato che il pagamento in misura ridotta entro i 5 giorni non sarebbe più ammesso, dato che ricorrerebbe la sanzione della sospensione della patente (diversa) eventualmente posseduta dal trasgressore.

            L’inciso di chiusura del primo periodo del comma 17 dell’articolo 116 del codice prevede che: “in caso di recidiva delle violazioni, (qui si sottintende: “si applica”) la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.”

            Ovviamente, in relazione al meccanismo già descritto precedentemente, per “recidiva” si deve intendere “reiterazione”. Se così non si ragionasse dovremmo immediatamente trarre la conclusione che la parte della norma appena sopra trascritta, è da ritenersi non più applicabile.

            La conseguenza piana di tale conclusione porta ad un teorema di assoluta semplicità:

  • se vi è reiterazione della condotta illecita, tale da far transitare nel diritto penale la fattispecie, la sanzione accessoria è della confisca, con l’effetto di determinare la necessità che gli addetti all’accertamento delle violazioni applichino il sequestro amministrativo di cui all’articolo 224 ter del codice della strada;
  • se la ripetizione dell’illecito non porta, alla più grave fattispecie, di rilievo penale, non verificandosi l’effetto della reiterazione (nel senso tecnicamente inteso), la sanzione accessoria dovrebbe restare quella del fermo amministrativo e non già quella della confisca.

            Invero non può tacersi che la circolare ministeriale del 5 febbraio 2016 costringe gli addetti ai servizi di polizia stradale a ragionare in maniera diversa e, a mio modo di vedere, errata.

            La circolare reputa che la parola “recidiva” contenuta nel comma 17 della norma in esame non possa essere considerata come “reiterazione”, dovendo essa essere intesa come “mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito”. Assume così rilevanza (in base al ragionamento portato dalla circolare) la differenza tra condotte di reiterazione che rendono penalmente rilevante la seconda condotta illecita di “guida senza patente” (es.: reiterazione nel biennio) e condotte di reiterazione che si traducono in una mera rinnovazione della condotta illecita che non procura trasposizione della punizione in sede penale (es.: reiterazione oltre il biennio; annullamento della prima violazione contestata; pagamento in misura ridotta della prima violazione contestata, etc.).

            Da tale ricostruzione dovrebbero derivare, sempre secondo quanto scrive il ministero, effetti diversificati sul piano delle sanzioni accessorie che, porterebbero ad applicare la sanzione accessoria della confisca anche al caso in cui non sussistesse la rilevanza penale della condotta reiterata.

            Invero, il ragionamento ministeriale, in questo passaggio, ci convince poco, per difetto di opportuno approfondimento giuridico del tema trattato e per le implicazioni complesse che deriveranno, in sede applicativa, specie in caso di proposizione di giudizi di opposizione alla sanzione accessoria.

Questa, tuttavia, resta solo la mia modestissima opinione.

Pino Napolitano

circolare Min Interno 5 febbraio 2016 depenalizzazione guida senza patente

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