Le sanzioni pecuniarie atipiche in edilizia: diritto soggettivo di competenza del G.A.

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“L’azione avverso i provvedimenti di determinazione della sanzione pecuniaria, sebbene sia in epigrafe formalmente qualificata come domanda di annullamento, risulta essere nella sostanza sia di accertamento dell’assenza dell’obbligo in capo al ricorrente di corrispondere, a titolo di sanzione, i contributi edilizi nella misura quantificata dall’amministrazione comunale sia di condanna alla restituzione di quelli medio tempore già pagati e non dovuti. La causa riguarda dunque una situazione giuridica di diritto soggettivo, concernente la sussistenza o meno dell’obbligazione pecuniaria derivante dal compiuto abuso. La qualificazione di diritto soggettivo resta tale e non arretra nemmeno per effetto dell’avvenuta impugnazione degli atti con i quali l’amministrazione ha determinato gli importi dovuti. Tali atti sono infatti meramente ricognitivi dell’obbligo pecuniario che vincola, nei confronti dell’amministrazione comunale, il soggetto autore dell’abuso”.

Con queste parole, il TAR della Campania (Sez. III) con Sentenza del 31-10-2016, n. 5013, sancisce la consistenza della posizione giuridica soggettiva di chi sia toccato delle sanzioni pecuniarie “atipiche” in edilizia: TRATTASI DI DIRITTO SOGGETTIVO.

Il dubbio che ne deriva “potrebbe essere”: La giurisdizione allora appartiene al giudice naturale della sanzioni (giudice ordinario)?

La risposta è: NEMMENO PER SOGNO.

 Il Collegio precisa:

“La materia, pur discutendosi di diritti soggettivi, appartiene comunque alla giurisdizione esclusiva di questo giudice, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.. Al riguardo, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza 7 maggio 2015, n. 2294 ha chiarito che la controversia riguardante la spettanza e la liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione – riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 16 L. 29 gennaio 1977, n. 10 (attualmente, art. 133, lett. f), cod. proc. amm.) – ha ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall’esistenza di atti della pubblica amministrazione e non è soggetta alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi ed ai rispettivi termini di decadenza, con conseguente inconfigurabilità dell’istituto dell’acquiescenza rispetto alla liquidazione del contributo ed alla sua corresponsione (pro quota o per intero) in funzione del rilascio del titolo edilizio. In quella controversia, il Consiglio di Stato aveva appunto respinto l’eccezione di acquiescenza formulata dall’amministrazione in relazione agli atti determinativi del contributo di concessione e delle correlate convenzioni (cfr., ex plurimis, anche Cons. St, Sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4208; Idem, 10 marzo 2011, n. 1565; così anche T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 16 ottobre 2013, n. 1888; idem, 3 settembre 2013, n. 1633)”.

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