Le sanzioni pecuniarie per inottemperanza all’ordine di demolizione si contestano davanti al Giudice Amministrativo.

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Le sanzioni pecuniarie per inottemperanza all’ordine di demolizione si contestano davanti al Giudice Amministrativo.

In linea generale, merita di essere ricordato che le sanzioni pecuniarie per inottemperanza all’ordine di demolizione si contestano davanti al Giudice Amministrativo, ma ciò non esclude che esse devono essere regolate dalla L. n°689/1981.

Il T.A.R. per il Lazio (Roma Sez. II quater, Sent., 14-04-2018, n. 4134) tratta la questione proposta, da alcune persone, avverso un provvedimento del Comune di Frosinone, spiccato dopo l’accertamento dell’inottemperanza ad un ordine di demolizione; provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria pari a Euro tremila ed è stata, inoltre, è stata disposta l’acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale.

Osserva il Collegio, “quanto alla irrogazione della sanzione pecuniaria, in base agli atti depositati in giudizio e non essendo costituito il Comune di Frosinone, i ricorrenti non risultano i proprietari dell’immobile, né, sulla base del provvedimento impugnato, si possono ritenere responsabili dell’abuso edilizio o destinatari del provvedimento di demolizione n. 137 del 2012; …con riferimento alla sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 bis dell’art 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall’art.15 della L.R. del Lazio n. 15 del 2008, il Consiglio di Stato ha affermato che, pur se tali norme, “non specificano i soggetti cui la stessa deve essere comminata, la lettura del comma 4 ter dell’articolo 31 ( I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione ed alla rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico) in combinato disposto con il comma 3 ( se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi…) ed il comma 5 (l’opera acquisita è demolita con ordinanza …a spese dei responsabili dell’abuso…) consentono di ritenere, in via interpretativa, che destinatario della sanzione pecuniaria sia il responsabile dell’abuso”, mentre il proprietario si debba ritenere responsabile solo quando, avendo la disponibilità ed il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione”( Consiglio di Stato n.10 luglio 2017, n. 3391)”;

Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui ha irrogato la sanzione pecuniaria nei confronti di persone che non sono qualificabili nè come autori dell’illecito, né come proprietari.

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