Legge 689/1981 … non solo per sanzioni da pochi spiccioli…

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“Che possa cogliere un accidente a chi dice che il contenzioso retto dalla Legge n°689/1981 è “parva materia” poiché economicamente irrilevanti sono le sanzioni amministrative che vengono inflitte!”

            Questo deve essere stato (si immagina, e tanto si fa a scopo ludico e didattico) il pensiero degli amministratori delle case farmaceutiche “Roche” e “Novartis”, quando si sono viste recapitare un provvedimento che ha ingiunto una sanzione amministrativa di oltre 180 milioni di Euro (in realtà si è trattato di due distinte sanzioni amministrative di circa novanta milioni di Euro l’una, per le quale le due società sono reciprocamente coobbligate solidali), da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della Legge 287/1990, il cui articolo 31 recita: “1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

 

            Per chi ne abbia curiosità, allego la deliberazione dell’AGCM che, nelle sue 100 pagine di motivazione istruttoria, richiama diffusamente la Legge 689/81 (articoli 11 e 26 e 27) e dimostra come essa sia compatibile con le sanzioni amministrative proporzionali e con gli accertamenti di natura complessa.

            A tratti simpatico il provvedimento di irrogazione della sanzione, complice il richiamo al pagamento, con ammonimento della possibile ricaduta degli interessi per ritardo nella misura del decimo a semestre (in questo caso, certo non poca cosa).

            Ovviamente sarà battaglia, innanzi al TAR Lazio ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

         Gli avvocati che avranno ricevuto l’incarico di opporsi a tale sanzione, se mai avranno pensato in passato che “il contenzioso in materia di sanzioni amministrative sia parva materia” quando dovranno rimettere la fattura ai propri clienti, non avranno più motivo di pensarlo.

Risatona 

Pino Napolitano

P.A. sSiamo

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