IL LEGISLATORE E LE CENTRALI DI COMMITTENZA. LA TELENOVELAS SUI “CONSORZI” CONTINUA ANCORA…

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Oramai anche mia figlia Azzurra, di 5 mesi, conosce a memoria l’art. 33 comma 3 bis del D.lgs 163/2006 ( in via di pensionamento…) Codice dei Contratti pubblici che recita:

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi

1) nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti;

2) costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province;

3) ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4) attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto.

Le modalità di acquisto relativi ai numeri 1), 3) e 4) sono palesi.

Non lo è per il numero 2), il famoso “accordo consortile”.  Aspetto già approfondito in più ambiti, vediamo come:

  • con l’art. 2, comma 186, della legge 191/2009, si sopprimono i consorzi di funzioni tra enti locali, ad eccezione dei consorzi imbriferi. Quindi è impensabile ritenere che la famosa locuzione “accordo consortile” si potesse riferire ad un consorzio di funzioni per attività di procurement.
  • poi con la Deliberazione Corte dei Conti Umbria n. 112 /2013/PAR in cui recita “…omissis È stato da più parti osservato che il termine “accordo consortile” costituisce una espressione a-tecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni ex art. 30 del TUEL, come strumento alternativo all’unione dei comuni…omissis”
  • TAR LAZIO sentenza n° 2339 del 22/02/2016 contro Asmel Consortile in cui recita: …omissis in ogni caso la ricorrente non appare conformarsi ad alcuno dei modelli organizzativi enucleabili dal più volte menzionato comma 3 bis dell’art. 33 cit., atteso che l’“accordo consortile” a cui si riferiscono le adesioni degli enti territoriali alla Asmel nulla ha a che vedere con l’omonimo strumento ammesso dal comma citato…omissis”
  • ANAC Delibera n. 124 del 10 febbraio 2016 contro CEV- Consorzio Energia Veneto in cui estromette detta compagine dai soggetti aggregatori.

Allo stato attuale quindi, la lettera b) contemplata dall’art. 33 comma 3bis è riferita solo e soltanto alle convenzioni ex art. 30 del TUEL e non già a qualsiasi tipo di accordo consortile, consorzio di funzioni tra comuni e consorzi vari a carattere privato.

Questo fino al 18 aprile 2016.

Il Legislatore (poi chi è questo legislatore, ce lo immaginiamo come un vecchio immerso nei suoi documenti che, sempre chiuso in stanza scrive le leggi per tutti…) mentre scriveva il nuovo impianto normativo per Delrio ha inserito l’art 37 comma 4 lettera b della bozza del nuovo Codice dei Contratti che andrà in vigore il 19/04/2016 (salvo modifiche) che recita:

Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

  1. a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  2. b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento.

Di nuovo la parola “consorziandosi”. Caro Legislatore, ma del contenzioso prodotto su questo termine fino ad ora te ne sarai reso conto?

Ora squadriglie di avvocati, flotte di ricorrenti, consorzi che spuntano come funghi…ma dal 19 aprile p.v. cosa si intenderà per consorzio visto che i consorzi di funzioni non sono ammissibili e visto che già c’è giurisprudenza in merito a questa tipologia di nomenclatura a-tecnica non prevista?

Diciamo che ad oggi il Nuovo Codice dei Contratti può essere ancora modificato, quindi seguiamo l’evolversi della normativa e speriamo che il Legislatore esca dalla sua stanza e si legga qualche giornale.

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