Legittimazione attiva per la presentazione dei ricorsi avverso sanzioni al codice della strada

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Chi può presentare ricorso avverso una sanzione amministrativa per violazione alle norme del codice della strada?

La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 14 marzo 2017, n. 6506, fa chiarezza…..visto che, evidentemente, ce ne ancora bisogno!!!.

Il conducente non proprietario del veicolo con cui è stata commessa un’infrazione stradale punita solo con sanzione pecuniaria, qualora non sia stato individuato dall’autorità di polizia e nemmeno risulti destinatario del relativo verbale di accertamento, è privo di legittimazione a proporre opposizione avverso il verbale stesso notificato esclusivamente al proprietario del veicolo, responsabile in solido della violazione, a norma dell’articolo 201, comma 1, codice della strada.

Infatti, in tale situazione, il conducente non identificato dall’organo di polizia stradale che ha accertato la violazione, non ha alcun interesse ad impugnare la sanzione, in quanto non è soggetto interessato dalla notificazione del verbale, e quindi dal procedimento sanzionatorio.

Nel caso in cui, invece, la violazione preveda la decurtazione di punti dalla patente dell’effettivo conducente del veicolo, il verbale di contestazione della violazione viene notificato al proprietario del veicolo, o altro obbligato in solido, il quale, entro 60 giorni dalla notificazione deve comunicare, all’organo di polizia stradale accertatore, i dati e il numero di patente del soggetto che si trovava alla guida del mezzo, al momento della commessa violazione.

A questo punto, il verbale di contestazione dovrebbe essere notificato anche all’effettivo trasgressore, a norma dell’articolo 201, codice della strada.

 

Articolo 201
Notificazione delle violazioni

…. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo’ essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e’ posta in grado di provvedere alla loro identificazione……

 

Solo nel caso in cui il verbale venga notificato anche all’effettivo trasgressore, al quel devono essere decurtati i punti dalla patente di guida, anche quest’ultimo sarà legittimato a proporre opposizione alla sanzione irrogata.

La Corte di Cassazione, SS.UU., 13 marzo 2012, n. 3936, ha infatti, riconosciuto sussistente l’interesse del conducente a ricorrere, nel caso di applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente.

 

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1 commento

  1. Il suo articolo, uno dei pochi presenti in rete che descrivono cosa avviene dopo che è stata resa la comunicazione dei dati del conducente, si presta ad alcune osservazioni che, allo scopo di arricchirlo, mi permetto di fare.
    La prima riguarda l’emissione del nuovo verbale nei confronti dell’effettivo trasgressore. L’art. 201, ne prevede la possibilità non l’obbligo, e questa credo che sia una lacuna che andrebbe colmata, dal momento che le possibili ripercussioni non sono di poco conto. Si pensi solamente al termine dei 5 giorni per pagare la multa con la riduzione del 30%: in caso di emissione di un nuovo verbale, potrebbe slittare di oltre due mesi! La seconda osservazione riguarda un’inesattezza. Lei afferma che “Solo nel caso in cui il verbale venga notificato anche all’effettivo trasgressore, al quel devono essere decurtati i punti dalla patente di guida, anche quest’ultimo sarà legittimato a proporre opposizione alla sanzione irrogata” Se questa affermazione fosse vera e qualora per l’ipotesi sopra richiamata relativa all’art. 21 non si provvedesse all’emissione di un nuovo verbale nei confronti di quest’ultimo, egli non potrebbe impugnare la sanzione per carenza di interesse. Fortunatamente non è cosi: se la dichiarazione di avvenuta responsabilità è rilasciata da questi e non dal proprietario del veicolo, ed attesti di essere a conoscenza del verbale “de quo”, acquisisce di diritto, quale parte interessata (in forza della prevista detrazione dei punti patente a suo carico) la legittimazione attiva ad agire (Corte di Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 4605 del 22/03/2012).

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