E’ legittimo l’accertamento dell’agente fuori servizio. A questa conclusione è giunta la II Sezione della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 34691 del 12 Dicembre 2023. Gli ermellini sono stati chiamati in causa poiché il ricorrente appellava una precedente sentenza del Tribunale di Varese depositata nel 2018 nella quale con verbale del 2015, regolarmente notificato, veniva contestata la violazione dell’art. 218 del CdS ovvero la revoca della patente per “aver circolato abusivamente, nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente”. L’infrazione veniva accertata alle ore 18.00 e non contestata immediatamente, in quanto l’agente accertatore era comandato di servizio con orario 19.00 / 24.00. Il ricorrente impugnava tale verbale di contestazione innanzi al Prefetto che respingeva l’opposizione con ordinanza ingiunzione del febbraio 2016 e comminava il pagamento di € 4.044 e ne decretava la revoca della patente. Il suddetto decreto veniva impugnato dal ricorrente /trasgressore innanzi al Giudice di Pace di Varese che rigettava il ricorso compensando le spese. Avverso detta pronuncia il ricorrente /trasgressore proponeva appello innanzi al Tribunale di Varese che – con sentenza n. 656/2018 – respingeva l’opposizione e, per l’effetto, ordinava il pagamento di € 4.044,00 per due motivi:
-non sussisteva il dubbio circa l’identificazione del trasgressore atteso che l’agente di polizia nella propria relazione di servizio aveva indicato con precisione come era addivenuto alla esatta identificazione del conducente del veicolo, circostanza confermata anche in sede di escussione in qualità di teste;
– le ragioni della mancata contestazione immediata venivano indicate nel verbale, e (scrivono i Giudici) “tale causa di impossibilità non è suscettibile di ulteriore valutazione in questa sede”;
Avverso detta pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione fondando lo stesso su 4 motivi:
- con il primo motivo il ricorrente in sostanza contestava il fatto che l’agente accertatore non era in servizio al momento della contestazione avvenuta alle ore 18.00 mentre lo stesso avrebbe assunto servizio alle ore 19.00;
- con il secondo motivo il ricorrente contestava che l’agente accertatore, pur essendo in borghese, non utilizzava alcun segno distintivo per farsi riconoscere. Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe applicato tali norme che invero se lo avesse fatto ne avrebbe decretato la nullità del provvedimento prefettizio, in quanto a dire del ricorrente nella ratio delle disposizioni degli artt.12 e 24 del CdS in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 del Codice di Proc. Civile vi è quella di garantire il diritto di difesa dell’utente della strada;
- con il terzo motivo il ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale ha ritenuto valida la contestazione differita senza verificare l’esistenza di una effettiva causa di impossibilità della contestazione immediata;
- con il quarto motivo il ricorrente contesta che il verbale notificato non contiene fondati motivi atti a giustificare la contestazione differita (invero l’agente accertatore aveva addotto come elemento giustificativo il fatto di dover assumere servizio alle ore 19.00 laddove l’infrazione veniva accertata alle ore 18.00);
Gli ermellini decidono di esaminare congiuntamente i motivi di doglianza ritenendoli infondati perché se da un lato è pur vero che l’art.12 del CdS indica chi espleta i servizi di polizia stradale (e tra questi si annoverano Polizia Stradale, carabinieri, etc…) rileva che questi “quando non sono in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo …” tuttavia scrivono i Giudici (dopo un excursus di diverse pronunce passate sull’argomento) è incontestabile il fatto che l’agente accertatore DEVE procedere all’accertamento dell’infrazione anche fuori servizio e che l’utilizzo di segni distintivi al fine di consentire al trasgressore il corretto diritto di difesa incontra limiti oggettivi a causa dei quali, per ragioni contingenti sia impedito agli organi accertatori, nel caso concreto, di elevare la contestazione contestualmente all’accertamento delle condizioni di rilevamento dell’infrazione. Ciò posto sebbene la contestazione immediata e l’ostensione di segni distintivi rientri nella materiale possibilità degli agenti, detto comportamento non è tuttavia imposto dagli obblighi fissati dalla normativa, collidendo una tale pretesa con le modalità di organizzazione del servizio, da svolgersi secondo criteri discrezionalmente stabiliti dall’Amministrazione. In conclusione per gli ermellini, l’agente accertatore aveva indicato con precisione le modalità di identificazione del trasgressore e i motivi di mancata contestazione (traffico e imminente ingresso in servizio) pertanto è da ritenere inammissibile, a parere di quella Corte, qualsiasi sindacato sulle modalità di organizzazione del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione.