L’elemento soggettivo nell’illecito amministrativo e errore sul fatto.

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L’art. 29 del Cds, come noto, obbliga i proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o che occulti la segnaletica stradale ovvero ne comprometta la leggibilità.

Può, però, invocarsi l’errore sul fatto, richiamato dall’art. 3 legge  n. 689/1981, che possa far venir meno l’elemento soggettivo, laddove si fidi sul fatto che l’attività manutentiva sia a cura della P.A.

Anche per Cass., sez. VI-2, 26/05/2021, n. 14498 ha ritenuto risibile la circostanza invocata dal ricorrente che al taglio delle siepi avesse sempre provveduto il Comune, perchè, sebbene tale attività venisse eccezionalmente effettuata dal Comune, ciò non esime il proprietario dalla manutenzione delle siepi.

La S.C. ha rilevato che, pur se il Comune in qualche circostanza avesse effettivamente tagliato le siepi, ma si sarebbe premurato di avvertire che quella era una circostanza eccezionale, richiamando i proprietari all’obbligo di provvedere personalmente con una successiva ordinanza, recepita nel regolamento di polizia locale adottato con delibera consiliare, comunicata mediante affissione di manifesti e con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Oltretutto, la responsabilità dell’opponente è disciplinata dall’art. 3 L. 689/1981, norma che prescrive che, ai fini della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente la prova della condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti
generali di comune prudenza, gravando l’incolpato esclusivamente della prova dell’inesigibilità della condotta volta ad impedire la violazione .
Nel caso dell’illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la dimostrazione dell’elemento oggettivo dell’illecito comprensivo della “suità” della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l’evento.
Configurandosi – inoltre – un errore di diritto sulla doverosità della condotta da parte della ricorrente, l’esimente della non colpevolezza poteva configurarsi, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando detta violazione
fosse stata inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, la sussistenza di elementi positivi, estranei all’autore dell’infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta e, dall’altro, che l’autore dell’infrazione avesse fatto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero potesse essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.

In conclusione, poteva configurarsi l’esimente della buona fede solo se fosse stata acquisita prova che il soggetto sanzionato avesse compiuto il possibile per accertare a chi competesse detta manutenzione, potendosi solo in tal caso escludere la legittimità della
sanzione.

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