L’errata indicazione della norma violata non invalida il verbale o l’ordinanza ingiunzione

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Per trovare un precedente giurisprudenziale di legittimità che confermi come il vizio formale non inficia la validità del verbale, occorre andare alla sentenza resa dalla cassazione civile Sez. II, del 15-09-2009, n. 19906.

la sentenza recita: “In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sè causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore, e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza”

Dal canto suo Cass. civ. Sez. II, 23-01-2007, n. 1412 ci ricorda che: “Per quanto concerne la mancata comunicazione dalla sanzione (edittale) da corrispondere è corretta la tesi della ricorrente secondo cui nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile (Cass. 6621/97; Cass. 11475/2003; Cass. 13267/2000; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l’uso delle normale diligenza”.

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