L’esatta calibratura del principio di riserva di legge in materia di sanzioni amministrative.
Cass. civ. Sez. V, 21-02-2024, n. 4668 conferma quanto già osservato da Cass. SS.UU. n. 18262/04 circa il fatto che: “L’art. 23 Cost., contenente una riserva relativa di legge, vieta che le prestazioni personali o patrimoniali siano imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non esclude che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa“, Stessa conferma dalla Corte Costituzionale (con giurisprudenza costante: sent. nn. 343/95, 150/03, 286/04)