L’esatta qualificazione dei reati per i quali si procede.

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Nell’attività di indagine di polizia giudiziaria è molto importante qualificare correttamente il reato per il quale si sta procedendo, al fine non commettere errori procedurali, che potrebbero inficiare e annullare il successivo procedimento penale.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 48335, del 23 ottobre scorso, è intervenuta in un caso di furto di veicolo.

Nella fattispecie in questione, l’imputato si era limitato ad approfittare del fatto che il conducente aveva lasciato il veicolo aperto con le chiavi inserite, senza che questa distrazione della vittima fosse stata da lui procurata, per rubare un furgone, non approfittando, invece, di un momentaneo allontanamento dei due occupanti del veicolo, giacché era probabile che essi lo avessero parcheggiato e si fossero recati in un cantiere a lavorare, salvo accorgersi ore dopo della sottrazione del mezzo.

Quale reato ha commesso? Nel procedimento penale, l’autore del fatto è stato imputato per furto con destrezza, di cui agli articoli 624 e 625 n. 4, codice penale. Tale fattispecie di reato è perseguibile d’ufficio.

La Corte di Cassazione, invece, ha statuito che non sussiste la circostanza aggravante della destrezza se l’imputato si è limitato a sottrarre il mezzo approfittando del fatto che il conducente aveva lasciato il veicolo aperto con le chiavi inserite, senza che questa distrazione della vittima fosse stata procurata dall’imputato medesimo.

La circostanza aggravante della destrezza di cui all’articolo 625, primo comma, n. 4, codice penale, richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell’ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa” (

Nel caso di specie il ricorrente non ha fatto altro che approfittare dell’allontanamento – non importa se momentaneo o prolungato – degli occupanti del veicolo e, quindi, di una situazione da lui non volontariamente creata, nella quale non ha adoperato una particolare capacità predatoria che abbia neutralizzato le cautele del detentore del bene, nel caso di specie assenti.

Il fatto doveva essere qualificato come furto semplice, procedibile a querela di parte.

E se la querela non è stata presentata nei termini di legge, il reato non è perseguibile.

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