Lesioni personali stradali gravi o gravissime – Regime di procedibilità

0
116

I giudici della Corte Costituzionale, con sentenza 223 del 24 ottobre 2019, dichiarano non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall’art. 590-bis, primo comma, del codice penale.

LA VICENDA

Il Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall’art. 590-bis, primo comma, del codice penale, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario). Il Tribunale rimettente premette di dover giudicare della responsabilità penale di un automobilista, imputata del reato previsto dall’art. 590-bis, lesioni personali stradali gravi o gravissime, per avere, alla guida della propria autovettura, omesso di concedere la precedenza a un motociclo, così cagionando al conducente ed al passeggero lesioni personali gravi. Sempre il rimettente osserva che la contenuta durata della malattia del conducente del motociclo impone la riqualificazione del fatto di reato nell’ipotesi ex art. 590 cod. pen. (lesioni personali colpose), con conseguente pronuncia, nei confronti dell’imputata, di sentenza di non doversi procedere per difetto di querela della vittima. Diversamente, in relazione al passeggero, essendo la malattia di quest’ultima durata settanta giorni, si configura il reato di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., perseguibile d’ufficio.

LA DECISIONE

La Corte ritiene la questione, comunque, infondata nel merito, poiché il legislatore delegato si sarebbe attenuto ai principi e criteri direttivi di cui alla legge 103/2017. L’assimilazione tra lo stato di malattia conseguente alle lesioni personali stradali gravi o gravissime e lo stato di incapacità, posta a base della scelta del legislatore delegato di non rendere procedibile a querela il delitto si giustificherebbe in quanto, nel sistema del codice penale la malattia è già equiparata alla incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, come reso palese dal disposto dell’art. 583 cod. pen., relativo alle aggravanti al delitto di lesioni. Il delitto di lesioni si connota, quindi, per l’evento, che ben può consistere in uno stato di incapacità. L’assimilazione della malattia allo stato di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per effetto della previsione di cui all’art. 583, non potrebbe che valere anche per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 590-bis cod. pen., nella misura in cui la gravità delle lesioni si ricava per relationem, mediante il rinvio all’art. 583 c.p. Del resto, la delega legislativa, nell’individuare lo stato di incapacità della vittima quale condizione ostativa al passaggio dal regime di procedibilità d’ufficio a quello di procedibilità a querela di parte, si riferirebbe in termini generali all’incapacità, senza specificare se essa debba essere intesa come temporanea o permanente, piena oppure parziale, sicché il legislatore delegato non avrebbe potuto che accoglierne la nozione più ampia. E, su tali presupposti, il d.lgs. 36/2018 non avrebbe previsto la procedibilità a querela né per il delitto di lesioni personali, né per quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime; quest’ultimo, peraltro, oggetto di recente novella legislativa. Il reato di lesioni personali derivanti da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale integrerebbe, poi, una fattispecie criminosa grave e connotata da particolare allarme sociale, posto che l’evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale, di talché la scelta del legislatore delegato di non prevedere la procedibilità del delitto a querela di parte sarebbe rispettosa dei principi e criteri della delega della legge 103/2017.

scarica qui la sentenza della Corte Costituzionale

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui