Limitazione della circolazione e motivazione reale e forte.

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Limitazione della circolazione e motivazione reale e forte.

Le ordinanze di limitazione della circolazione e del traffico devono essere sorrette da un’adeguata istruttoria all’esito della quale venga dato conto, rispetto alle misure concretamente adottate e in un’ottica di valutazione complessiva, illustrativa anche dei dati a disposizione dell’Amministrazione (es. sinistri occorsi, capienza delle strutture, ecc.), l’efficacia delle misure stesse rispetto allo scopo perseguito, tenendo altresì conto di ulteriori interessi, quali quelli afferenti all’attività degli operatori economici gravitanti nella zona interessata dal provvedimento; interessi non immotivatamente sacrificabili, soprattutto in assenza di un ponderato bilanciamento con l’interesse pubblico perseguito, se non nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

IL Tar Lazio (sezione II) con sentenza n° 5473 del 3 maggio 2022, a cui sono dovute le parole di cui sopra, rammenta che, in tema di provvedimenti amministrativi limitativi della circolazione stradale, allorchè incidenti sulla sfera giuridica di determinati soggetti, la giurisprudenza ha costantemente evidenziato la necessità di una previa e adeguata istruttoria, sottesa all’adozione del provvedimento discrezionale (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 17.9.2013, n.4635; Tar Milano, 7.4.2021, n.898; Tar Catania, 26.10.2015, n.2492; Tar Brescia, 8.1.2011, n.,10; Tar Roma, 11.7.1991, n.980).

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