L’importo della sanzione stradale dopo il rigetto del ricorso.

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La sentenza Cass. civ. Sez. VI – 2, Sent., 22-07-2016, n. 15158, conosciuta ai più (che sono sempre pochissimi) per la confermata fruttuosità (dal punti di vista degli interessi moratori) della sanzione amministrativa stradale non oblata entro i sessanta giorni dalla contestazione della violazione, contiene anche un’affermazione secondaria, che resta di primaria importanza per quanti si occupano di contenzioso in materia di sanzioni amministrative.

Il tema specifico è il seguente: quid iuris, allorquando il giudice di pace (in sede di giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative stradale: rectius: in sede di impugnazione del verbale innanzi al G.d.P.), respinto il ricorso, ometta di stabilire la somma da pagare determinandone l’importo? Secondo molti (che dal punto di vista della teoria del diritto non versano in torto), la sentenza avrebbe comunque un effetto novativo rispetto al rapporto sanzionatorio sottostante; in tale ipotesi, la ripresa della vicenda legata alla riscossione del credito non dovrebbe muovere dal verbale originario, bensì dalla sentenza. Su un versante opposto, altri (che dal punti di vista della pratica del diritto non versano in torto), ritengono che, quante volte il giudice di pace (venendo meno al proprio dovere –di cui al comma 11 dell’art. 7 del D.Lgs n°150/2011- di determinare l’importo della sanzione quando rigetti il ricorso) non stabilisca la somma da pagare, la partita della riscossione si debba giocare muovendo dalla somma emergente dalla previsione dell’articolo 203 comma 3 del codice della strada (“3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”).

Rispetto a questa querelle la sentenza 15158/2016 chiarisce che: “in mancanza di determinazione da parte del giudice di pace della sanzione, una volta definito il giudizio sulla violazione, la sanzione viene determinata non già con autonoma e nuova valutazione da parte dell’Amministrazione, ma soltanto in applicazione dei meccanismi normativi previsti. La mancata determinazione la sanzione da parte del giudice di pace non determina, quindi, alcun giudicato sul punto, restando, come si è detto, applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia”.

La vicenda, anche nei termini così descritta dalla cassazione non resta del tutto chiara. Posto che l’ “oblazione” può avvenire nei sessanta giorni dalla contestazione e notificazione, mentre il ricorso va proposto entro i 30 giorni da questa data, si pone il problema della esistenza di un obbligo di valutazione, in termine di favor rei, della facoltà di far estinguere la violazione nel residuo termine utile all’oblazione che è stato sospeso tra la data di deposito del ricorso e la data di deposito della sentenza, ammettendo al pagamento del minimo edittale. E sempre nell’ottica del favor rei, occorre considerare l’inciso del secondo periodo del comma 11 dell’articolo 7 del D.Lgs n°150/2011 che fa obbligo all’Amministrazione di notificare la sentenza, intimando il pagamento entro trenta giorni. Da qui la conseguenza ragionevole (ma confutabile, visto che trattasi di opinione) che con la notifica della sentenza a cura dell’Amministrazione riprende un termine di 30 giorni per pagare l’importo della sanzione nel suo valore minimo edittale e che, solo successivamente alla scadenza di questo termine si possa “iscrivere a ruolo” (o quel che sarà con l’annunciata riforma della riscossione) il debitore per una somma pari alla metà del massimo edittale.

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17 Commenti

  1. ma è proprio obbligatorio notificare la sentenza del GdP al ricorrente?
    Quando il Giudice da lettura del dispositivo della sentenza fin da subito le parti saranno messe a conoscenza dell’esito della causa. La sentenza sarà infatti successivamente pubblicata (e se ne potrà eventualmente chiedere copia presso l’apposito ufficio). Decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza, si sarà anche prescritto il termine entro cui l’amministrazione opposta potrà eventualmente sollevare appello in Tribunale. Qualora volesse abbreviare tale termine, il ricorrente (può farlo pure lui?) potrebbe notificare copia della sentenza alla controparte, così riducendo a trenta i giorni per un’eventuale impugnazione della sentenza e poter prima tirare un sospiro di sollievo.
    Salvo rare eccezioni, la notifica della sentenza favorevole per l’abbreviazione dei termini di appello, rappresenta una premura eccessiva, poiché, sono davvero pochi i casi in cui l’amministrazione può avere un effettivo interesse ad affrontare un giudizio di secondo grado. Nel malaugurato caso in cui, invece, il ricorso abbia esito negativo e porti alla convalida del verbale, il ricorrente avrà trenta giorni per pagare la sanzione (o a sua volta valutare l’ipotesi di impugnare la sentenza con appello in tribunale).
    Gentilmente, può esprimere un suo parere a riguardo?
    cordiali saluti

  2. Mi chiede un parere in merito ad una norma che espressamente fa carico all’amministrazione di notificare la sentenza (in quanto questo onere e’ previsto dalla norma che disciplina il giudizio di opposizione al verbale)? Cosa posso dire, in questo caso? Potevano scrivere meglio la norma, magari! 
    Cordiali saluti.

  3. “11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina
    l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il
    massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
    Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
    successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
    a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore,
    con le modalita’ di pagamento da questa determinate.”

    non ci vedo che espressamente fa carico all’amministrazione di notificare la sentenza.

    • Facciamo una breve premessa: la questione trattata nell’articolo che ho scritto (mancata determinazione dell’importo da far pagare a seguito di rigetto del ricorso), la norma che hai trascritto, il codice di procedura civile e la tendenziale inesauribilita’ della tendenza a ricorrere, sono il nostro campo di ragionamento.
      In questo contesto, se io mi vedo rigettare (collocandomi nell’ipotetica posizione di un ricorrente medio) il ricorso e nessuno mi notifica (come pure la norma chiaramente impone) la richiesta di pagamento, mi dispongo all’attesa e non pago, pur avendo ricevuto comunicazione della sentenza da parte della cancelleria.
      Di colpo (uno o due anni dopo) mi notificano (sempre per ipotesi) una cartella di pagamento.
      Orbene, secondo lei: 1) posso proporre ricorso eccependo il vizio di omessa notifica del titolo su cui si fonda l’esecuzione? 2) proponendo ricorso, ho speranze considerevoli che il giudice mi dia ragione?
      Per questo non banale motivo… si notifichi!
      Costa meno di un nuovo contenzioso (sulle cui sorti ho molti timori per l’amministrazione testarda).
      Un caro saluto e buona domenica.

  4. ma la c.d. notifica breve? :
    In questo caso l’interessato deve:
    – recarsi presso la Cancelleria del Giudice di Pace ed ottenere copia autenticata della sentenza;
    – consegnarla all’ufficiale giudiziario richiedendone, previo pagamento delle spese, la notifica;
    – una volta notificata la sentenza dall’ufficiale giudiziario, il trasgressore ha trenta giorni di tempo per pagare la sanzione.
    In difetto la sentenza diventa titolo esecutivo per la riscossione coattiva della sanzione stabilita con la sentenza.
    e la c.d. notifica lunga?:
    In questo caso, tenuto conto che nessuno si è attivato per la notifica “breve”, la sentenza si considera notificata dopo un anno dall’avvenuto deposito in Cancelleria.

    Non è quindi in carico all’ufficio UNEP l’onere di notificare alle parti la sentenza?
    cordiali saluti e buona domenica anche Lei
    grazie

    • L’UNEP, senza richiesta e pagamento da parte del richiedente, non notifica alcunché.
      Voglio precisare che la procedura da lei descritta è perfetta e fa decorrere anche il cd. termine breve, oltre a realizzare gli effetti di cui parlo nell’articolo.
      Agli effetti solo di quanto attiene al contenuto dello scritto, basta anche la notifica di una copia non autentica a mezzo posta.
      Un caro saluto

  5. Premetto che, da ingegnere, non sono esperto di diritto ma, abituato all’analisi, ho dedotto quanto segue in merito all’argomento qui trattato.

    Comma 11 dell’art. 7 del D.Lgs n°150/2011

    11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.”

    Interpretazione del comma 11 dell’art. 7 del d.l.vo 150/2011

    In detto comma è detto “implicitamente” che è l’amministrazione beneficiaria della sanzione a dover notificare la sentenza. Infatti, analizzando la citata disposizione, dividendola in tre parti, si rileva che:

    PRIMA PARTE:

    • Il giudice determina – cioè quantifica – l’importo della sanzione (dovrebbe)
    • L’importo della sanzione può essere determinato fra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla
    legge per la violazione accertata e lo riporta nella sentenza;
    • Emette la sentenza e la trasmette per il deposito;
    • La sentenza viene depositata e diventa di dominio pubblico.

    SECONDA PARTE

    • Termine temporale per il pagamento della sanzione:
    la sanzione deve essere pagata entro trenta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza

    • Beneficiario del pagamento della sanzione:
    L’Amministrazione cui appartiene l’organo accertatore.

    • Modalità di pagamento della sanzione
    Con le modalità di pagamento determinate dall’Amministrazione beneficiaria della sanzione

    Ricomponendo quanto sopra analizzato, si può dedurre che una volta che sia stata emessa e depositata la sentenza, la parte soccombente, per poter pagare la sanzione determinata ed indicata dal giudice in sentenza, deve essere portata a conoscenza delle modalità per il suo pagamento ed a ciò deve formalmente provvedere l’Amministrazione beneficiaria della sanzione, ovvero l’Amministrazione cui appartiene l’organo accertatore.

    In assenza di tali informazioni, da comunicarsi a cura dell’Amministrazione beneficiaria della sanzione, la parte soccombente non può pagare perché non sa come pagare, non sapendo “le modalità di pagamento” la cui comunicazione, per espressa disposizione normativa, costituisce presupposto necessario per un esatto adempimento.

    Perciò, anche ammesso che il giudice abbia quantificato e riportato in sentenza l’importo della sanzione secondo norma, dopo il deposito della sentenza e la comunicazione del suo deposito alle parti che erano in giudizio a cura del cancelliere, la parte soccombente ne conosce solo l’importo ma, certamente, non ne conosce le modalità di pagamento se l’Amministrazione beneficiaria della sanzione,come voluto e disposto dalla norma, non gliele comunica.

    Si deduce, quindi, che spetta all’Amministrazione cui appartiene l’organo accertatore e beneficiaria della sanzione notificare la sentenza dopo aver preventivamente determinato ed indicato, nella notifica, anche “le modalità di pagamento” cui deve attenersi la parte soccombente che, sempre a norma di legge, deve provvedere entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza (contenente anche le indicazioni sulle modalità di pagamento).

    In conclusione, finché l’amministrazione cui appartiene l’agente accertatore non notifica la sentenza e non determina, indicandole nella notifica, “le modalità di pagamento” della sanzione quantificata dal giudice, l’interessato non può pagare, pur volendo e non per colpa sua, ed anche nell’ipotesi in cui sia in possesso della sentenza e ne abbia piena conoscenza non può pagare dovendo attendere comunicazioni in merito alle modalità di pagamento.

    La cosa si complica ancora di più se nella sentenza non è neppure quantificata la sanzione, come dovuto, perché, l’interessato, non solo non conosce le modalità di pagamento ma neppure l’importo della sanzione che, perciò, dovrebbe anche essere quantificata e notificata dall’amministrazione beneficiaria insieme alle modalità di pagamento per consentirgli di poter pagare.

    Ma v’è di più. Nella prima parte la norma parla di “importo della sanzione”, nella seconda parte parla di “somma”, stabilendo chiaramente una equivalenza fra l’importo quantificato dal giudice e l’importo che la parte soccombente deve pagare entro trenta giorni dalla notifica della sentenza che, come detto, deve anche contenere le indicazioni sulle modalità di pagamento.

    Perciò, pagando entro i trenta giorni dalla notifica della sentenza, la parte soccombente deve pagare esclusivamente la “somma” indicata in sentenza, l’unica a cui fa riferimento la legge, perciò senza alcun interesse legale né moratorio, altrimenti la legge avrebbe potuto e dovuto esprimersi dicendo chiaramente che “Il pagamento della somma, cui vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria dal … al …,, deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza”. Consegue che se la sentenza viene notificata dopo tanto anni dal suo deposito, nessun interesse legale o moratorio deve né può essere richiesto al momento della notifica della sentenza..

    Ma cosa succede se non c’è alcuna notifica né comunicazione delle modalità di pagamento?

    La stessa cosa vale ove non ci fosse la notifica breve bensì quella lunga. Infatti, decorso il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, la stessa è come se fosse stata notificata. Ma, mentre tale circostanza è rilevante ai fini della decorrenza dei termini per l’eventuale impugnazione della stessa da parte di chi vi abbia interesse, nulla è modificato ai fini del termine e dell’importo dovuto per il pagamento della sanzione perché anche se con la scadenza dei sei mesi dal deposito della sentenza si ha l’implicita notifica, la parte soccombente non conosce le modalità di pagamento della sanzione che gli devono essere espressamente notificate in uno con la sentenza dall’amministrazione beneficiaria, per poter pagare la sanzione.

    In conclusione, la semplice notifica della sentenza è condizione necessaria ma non sufficiente a consentire il pagamento della sanzione se non vengono contestualmente comunicate/notificate anche le modalità di pagamento da parte dell’amministrazione beneficiaria della sanzione.

    Cordialmente

    Franco Cozza

  6. Buonasera,
    Se si paga la multa dopo il rigetto del ricorso del gdp, si puo’ fare appello o vige il medesimo principio che prevede che se si paga la multa il ricorso e’ inammissibile?

    • Il pagamento della somma indicata nella sentenza con cui il Giudice di pace rigetta il ricorso non comporta alcun effetto preclusivo in ordine alla possibilità di proporre appello contro la predetta sentenza. Appare razionale, in ogni caso, che ci si metta in relazione con l’Amministrazione creditrice (nel caso in cui essa si fosse prodigata, notificando la sentenza, per ottenere il pagamento) per evidenziare l’avvenuta proposizione del gravame e condividere la prospettiva di rinviare il pagamento alla conseguita definitività del giudizio di opposizione (per evitare che, in caso di vittoria in sede di appello, si debbano andare a ripetere le somme pagate sulla base della sola sentenza di primo grado).

  7. Buonasera,
    mi permetto di far presente che la soluzione alla questione della somma da versare laddove il giudice di pace non ne specifichi l’importo non sia da ricercarsi nella lettura dell’articolo 203 quanto nella lettura dell’art. 202 e al valore giuridico del pagamento in misura ridotta.
    La Cassazione, infatti, ha più volte affermato che il pagamento in misura ridotta è un beneficio di legge a fronte di una sanzione che in realtà, in deroga anche alla l. n. 689/81, è pari alla metà del massimo e per questo il verbale diventa titolo esecutivo per tale somma, decorso il termine per l’impugnazione o per il pagamento in misura ridotta che non è la misura della sanzione ma bensì un beneficio in funzione deflativa del contenzioso e quindi non avrebbe senso consentirlo a seguito della presentazione del ricorso, salvo sia il giudice a disporlo, laddove tale intento deflativo non esiste più e il ricorrente si è affidato al sindacato dell’autorità preposta a giudicare la legittimità della pretesa sanzionatoria della p.a.
    Dunque non esisterebbero termini aggiuntivi o residuali per proporre una “agevolazione”, seppur stabilita dalla legge, e al di fuori delle sue previsioni. La somma da richiedere al trasgressore è quella “ordinaria” stabilita dal codice ed è la stessa da iscrivere al ruolo (oltre alle spese) in caso di mancato pagamento nel termine stabilito.
    Cordiali saluti
    Tranquillino Santoro

  8. Buonasera,

    ho fatto ricorso contro il Comune di Milano un ingiunzione di pagamento per una multa del cds mai notificata, che mi è stato però rigettato.
    Nella conclusioni della sentenza, il GDP ha scritto solamente: “… rigetta la domanda del ricorrente con limitazione al minimo edittale”, senza specificare l’importo e un termine.
    Mi sapete dire quanto dovrei pagare esattamente ed entro quale termine (o come fare per saperlo)?

    Grazie.

    Cordiali saluti

    • Il comma 11, dell’articolo 7, del D.Lgs n°150/2011 recita: “Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalita’ di pagamento da questa determinate”. Ne deriva che, per sapere quale sia la somma da pagare, deve attendere che il Comando accertatore le notifichi sentenza e richiesta di pagamento (il cui importo, stando a quanto scrive, dovrebbe essere corrispondente al minimo edittale).

  9. Buongiorno,

    nel caso il g.d.p. con sentenza abbia dichiarato inammissibile il ricorso, quale importo il ricorrente e’ tenuto a pagare? la presentazione del ricorso con la sentenza di inammissibilità interrompe i termini di pagamento che possono riprendere dalla notifica della sentenza? Ringrazio della risposta

    • Caro Franco, domanda a cui risposte certe non se ne possono dare. A mio modo di vedere, il provvedimento di inammissibilità, benché non pronunciato (a stretto rigore e salvo diversa opinione del GdP) con sentenza, deve essere notificato dall’amministrazione, per un’interpretazione analogica con la procedura sancita dal secondo periodo del comma 11, dell’art. 7 del D.Lgs 150/2011. Con la notifica del provvedimento (che non porta alcuna indicazione della somma) si potrebbe, in via prundenziale, chiedere il pagamento della misura ridotta, salvo avvisare che decorsi i 30 giorni si procederà a riscuotere la somma ai sensi dell’art. 203 comma 3 c.d.s. Come dicevo, comunque, non abbiamo soluzioni certe per una casistica non espressamente regolata dalla Legge e per la quale, in mancanza di sentenze di legittimità chiare, sarebbe anche lecito richiedere la somma già maggiorata, fin dall’inizio.

  10. Buongiorno,
    riassumo brevemente la vicenda che mi riguarda:
    -ricevuto verbale autovelox autostrada Genova da CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI ROMA
    – fatto ricorso al prefetto che ha respinto lo stesso raddoppiando la sanzione
    – fatto ricorso al giudice di pace che ha respinto il ricorso.

    Il GdP ha emesso sentenza con l’importo da pagare ma non dice come ed a chi debba essere pagata la sanzione.

    Mi chiedo, siccome l’ufficio del GdP NON risponde alle email, la pago alla Polizia Stradale che ha emesso la contravvenzione o al Prefetto?
    Con quale modulistica?
    Grazie
    Emanuele

    • Buongiorno.
      Il giudice non le dirà mai a chi pagare nè quanto.
      Compete all’organo destinatario dei proventi notificarle la sentenza indicandole le modalità di pagamento, da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica (cfr art. 7 Dlgs 150/2011)

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