LINEE GUIDA N. 12 DELL’ANAC SULL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI.

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Il Consiglio dell’ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ha approvato le Linee guida n. 12 relative all’affidamento dei servizi legali, per dirimere i dubbi interpretativi manifestatisi e, quindi, fornire indicazioni alle stazioni appaltati per l’individuazione delle tipologie dei servizi legali rientranti nell’elenco di cui all’articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi.

L’Autorità ha aderito al parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018 ed ha, pertanto, fatto una chiara distinzione tra:

  • L’affidamento dei servizi legali che costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore dell’unità di tempo considerata ( di regola il triennio)
  • L’incarico legale conferito “ad hoc” che costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’art. 17 (contratti esclusi).

Tale ricostruzione del regime delineato dal legislatore impone alle stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell’articolo 51 del Codice dei contratti pubblici.

L’affidamento a terzi dei servizi legali è possibile sempre che non siano presenti idonee professionalità all’interno della stazione appaltante, A tal fine, l’ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l’impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l’incarico.

Le linee guida contengono i seguenti paragrafi:

  • I servizi legali ex articolo 17, comma 1, lettera d) del codice dei contratti pubblici
  • I servizi legali di cui all’allegato IX del Codice dei contratti pubblici
  • Le procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali.

Possono essere ricondotti nell’elenco di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrano negli affidamenti ricompresi nell’Allegato IX  del Codice dei contratti pubblici.

Nei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2 vi rientrano:

  • Gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
  • I servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;

Nei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) n. 3 vi rientrano:

  • I servizi prestati da notai relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione di documenti
  • I singoli incarichi riferiti ad un’attività già individuata.

Nei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) n. 4 vi rientrano:

  • I servizi legali prestati alternativamente da: a) fiduciari, b) tutori desinati, c) fornitori di servizi legali designati da un organo giurisdizionali dello Stato, d) fornitori di servizi legali designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di organi giurisdizionali dello Stato.

Nei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) n. 5 vi rientrano:

  • I servizi legali strettamente legati all’esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell’esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.

Tra i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici

  • Tra i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d). I relativi affidamenti costituiscono appalti.

La soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi elencati nell’Allegato IX è di 750.000,00 euro nei settori ordinari e di 1.000.000,00 nei settori speciali.

Per quanto riguarda le procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali, l’ANAC ha chiarito che:

  • L’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, è escluso dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici ma, tuttavia, ai sensi dell’art. 4 del Codice, tale affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
  • Per ogni principio l’ANAC fornisce una specifica declinazione.

Per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici, l’ANAC, suggerisce, come migliori pratiche, la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti mediante una procedura trasparente, e aperta, pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione.

L’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici, è possibile , nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.

L’affidamento dei servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contatti segue i limiti quantitativi dell’ammontare dell’incarico. Per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2 lettera c) del Codice, i servizi legali di cui all’Allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del Codice e dalle linee guidaANAC n. 4.

Per i contratti di valore pari o superiore alle dette soglie, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dagli articolo 140, per i settori speciali, e 142 per i settori ordinari.

E’ stato chiarito che in tali procedure assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale.

L’utilizzo del criterio del minor prezzo sarebbe consentito solo per i contratti di valore inferiore a 40.000,00 euro pur facendo presente che la natura dei servizi in questione e l’importanza degli interesse coinvolti suggeriscono , anche per gli affidamenti di minor valore, l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le linee guida entreranno in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

anac_linee_guida_servizilegali_delibera_907_2018

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