L’insostenibile capacità creativa del giudici amministrativi: ZTL e partecipazione (non prevista dalla legge ma dovuta lo stesso).

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In questi giorni mi è capitato di leggere la sentenza n°214 del 10 febbraio 2017 del TAR Toscana (sezione I) che ha accolto il ricorso di un esteso numero di operatori del settore di noleggio bus turistici. Non entro nel merito della doglianza rappresentata dai ricorrenti, né della giustezza dei metodi del Comune di Firenze che ha modificato parti della delibera istitutiva della ZTL con riguardo alle attese della categoria di operatori che ha impugnato l’atto.

Sono perplesso, al contrario, per il motivo di annullamento: la mancata apertura alla partecipazione procedimentale. Insomma, il Comune di Firenze ha sbagliato nel modificare la disciplina della ZTL sol perché ha omesso di invitare a dibattito e partecipazione gli operatori del settore. A nulla è valsa la resistenza del Comune che si è difeso facendo leva sull’art. 13[1] della L.n°241/1990.Il Collegio ritiene che: “L’art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990, infatti, stabilisce la non applicabilità delle norme sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi volti all’adozione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione sull’assunto che si tratta di procedimenti che non sono destinati a concludersi con atti di contenuto puntuale e specifico, tale cioè da intercettare in via immediata e diretta posizioni giuridiche che fanno capo a soggetti determinati, così che sarebbe da escludere qui l’applicazione delle previsioni proprie della partecipazione in funzione di garanzia (di cui agli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990). Ma nella fattispecie in esame, come rilevato, le cose stanno assai diversamente.La deliberazione gravata viene ad incidere in modo diretto e immediato su una specifica quanto delimitata categoria di operatori economici  i quali sono già conosciuti dall’Amministrazione procedente e hanno a più riprese ed esplicitamente chiesto di rappresentare alla stessa problemi partici e soluzioni alternative rispetto agli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire”.

Ecco quindi che la delibera istitutiva o modificativa della ZTL non è più atto a contenuto generale tale da potersi fare a meno degli istituti partecipativi.

Cosa dire? Ho imparato una cosa nuova; se mai dovessi ritrovarmi a predisporre una deliberazione di istituzione o modifica della ZTL provvederò ai sensi dell’articolo 8 comma3 della L.241/1990, ad effettuare una comunicazione di avvio del procedimento per pubblici proclami.

 

[1] Articolo 13. (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)

  1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

 

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