L’installazione delle “Luminarie” dopo il D.lgs. n.222/2016

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Illuminazione per le vie del centro in occasione del Natale - fotografo: Benvegnù - Guaitoli

IL D.lgs. N. 222 del 25 novembre 2016, meglio conosciuto come SCIA 2,  ha modificato ed in parte abrogato l’articolo  110 del regolamento di esecuzione del T.U. di Leggi di Pubblica Sicurezza che prevedeva l’autorizzazione  di cui all’articolo 57 del TULPS per la costruzione di impianti provvisori in occasione di festività civili e religiose, in relazione all’articolo 110 R.D. 635/1940 comma 1  “ è soggetta alla licenza contemplata dall’art. 57  della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasine di festività civili, o religiose o in qualsiasi altra contigenza. La nuova previsione normativa prevede che “L’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune…” la competenza è trasferita  in capo al Sindaco  e non più in capo all’Autorità di P.S.

L’Autorizzazione è stata sostituita dalla  comunicazione al SUAP competente per territorio. Il venire meno dell’autorizzazione di Polizia (art. 57 TULPS),  fa si che non necessitano più i requisiti di cui all’articolo 11  del TULPS  e non si possono imporre le prescrizioni di cui all’articolo 9 TULPS  cosi come già previsto per le analoghe comunicazioni per le agenzie di affari di cui all’art. 115 TULPS  ( risoluzione Ministero dell’Interno  del 19/12/2013) in quanto la comunicazione è un atto finalizzato a rendere noti all’autorità, deputata ai controlli, gli elementi necessari al loro corretto svolgimento. La comunicazione da inviare al Comune deve essere corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all’articolo7 del D.M.22 gennaio 2008, n.37

Restano comunque ferme le autorizzazioni  per l’occupazione di  suolo pubblico previste dai regolamenti comunali, nonché il rispetto del codice  della strada ed il regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico.

Pur modificando il riferimento sanzionatorio, resta la  natura penale  della sanzione applicandosi l’articolo 221 comma 2/c del TULPS che prevede L’arresto fino a 2 mesi o ammenda fino ad € 103, è ammessa l’oblazione ai sensi dell’articolo 162 bis c.p..

 

ARTICOLO 110 R.D. 635/1940 ARTICOLO 221 comma 2 TULPS
L’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

 

 

Salvo quanto previsto dall’art. 221, bis le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 103 (lire duecentomila)
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