Se lo scrive Raffaele Cantone…. Vuol dire che si può fare: notifica delle sanzioni mediante PEC.

0
2

In margine all’approvazione e pubblicazione (avvenuta lo scorso 33 novembre 2013) del Nuovo Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio (ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97).

V’è da osservare, per quanto attiene alla difficile questione della validità della notifica a mezzo PEC dei provvedimenti sanzionatori che il Presidente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, “tira dritto” e batte in breccia ogni dubbio (almeno con riguardo alla sanzioni da lui irrogate).

In tal senso si invita a leggere l’articolo8 del predetto regolamento (comunicazioni e notificazioni), secondo cui: “1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’ art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Il codice dell’amministrazione digitale” e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.). In mancanza di PEC, le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate dal responsabile della trasparenza dell’amministrazione o dell’ente interessati, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 mediante consegna a mani proprie contro ricevuta o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi in cui il soggetto destinatario dell’atto non sia facilmente reperibile la comunicazione o la notificazione potrà avvenire con consegna dell’atto per il tramite della Guardia di finanza”.

Orbene, si tratta di un’affermazione (specie quella di cui al comma 1) di straordinaria importanza, anche per la tendenza nazionale a ritenere “verbo” la parola del presidente ANAC.

Forse, avvalendosi dell’ “ipse dixit” si può cominciare a pensare di svincolarsi (anche a beneficio dei cittadini sanzionati) da:

  • Gestori dei sistemi sanzionatori che chiedono somme esose per la gestione delle attività serventi la postalizzazione delle sanzioni.
  • Gestore universale del servizio postale (atti giudiziari).

Suggestioni e provocazioni a parte, leggete il regolamento….. esso mi insinua sentimenti contrastanti anche per la contorta interrelazione tra procedimento amministrativo ex L.241/1990 e L.689/1981.

In merito, tuttavia, rinvio ad una prossima uscita ogni commento.

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui