Lo Stato Laico: articolo 8 della Costituzione ed articolo 7 del Codice della Strada.

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L’idea della laicità dello Stato è indirettamente presente nella nostra Costituzione Repubblicana, nella quale -sebbene manchi un’espressione testuale che la conclami- essa emerge con nettezza dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. (in particolare, l’art. art. 7, co. 1, Cost. stabilisce che «lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» e l’art. 8, co. 1, Cost. afferma che «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge»). In ogni caso, la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta del Novecento, non ha avuto dubbi nell’affermare l’esistenza di tale principio, ricomprendendolo peraltro tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
Senza scomodare il diritto costituzionale, guardando una foto come quella ritratta in incipit rispetto a questo breve contributo, viene da chiedersi se l’articolo 7 del Codice della Strada contempli una riserva di sosta per le “autorità ecclesiastiche”.
La lettera d, del comma 1 di tale articolo prevede che i comuni … possono: (d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari: 1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso; 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita’, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento; 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; 4) dei veicoli elettrici; 5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite; 6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle prestabilite;
Insomma, anche solcando l’intero codice della strada, la riserva in favore delle autorità ecclesiastiche non si rinviene.
Si sarà quindi trattato di una sorta di cortesia istituzionale che il Sindaco del borgo interessato abbia voluto accordare al prelato di turno.
Mi domando, tuttavia, cosa ci sia scritto nell’Ordinanza, anche per capire chi possa essere individuato come autorità ecclesiastica.
In disparte il tema della necessità di individuare quale sia la confessione religiosa meritevole di un trattamento diverso rispetto alle altre confessioni (art. 8 comma 1 Cost. “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”), la domanda che nasce spontanea resta, anche guardando solo alla chiesa cattolica: come si distingue un’autorità ecclesiastica da un comune operatore religioso che non assurga alla carica di “autorità”?

A questa domanda non possiamo né sappiamo fornire risposta.
La foto che ci hanno mandato ci piaceva, ci ha fatto ridere.
Ovviamente giuriamo e spergiuriamo che non riveleremo mai la fonte né il luogo.
Buon 25 aprile a tutti.

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