Locatore obbligato senza via di fuga. Ministero dell’interno e società di noleggio sullo specchio della responsabilità

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Locatore obbligato senza via di fuga. Ministero dell’interno e società di noleggio sullo specchio della responsabilità

La Corte di Cassazione continua a schiaffeggiare il Ministero dell’interno che, a quanto pare, vuole fingere di non sapere che il locatore è obbligato in solido con il locatario.

Ad onore del vero, è stato il Comune di Firenze ad aver raddrizzato la schiena contro la protervia delle società di noleggio senza conducente ed ad aver contestato l’assetto di vetuste circolari varate solo per alleggerire le fatiche della prefettura, non potendo immaginare condotte collusive di stampo diverso.

Cass. civ. Sez. III, con Ordinanza del 23-04-2020, n. 8143, ritorna a chiarire (ma non è più una novità!) che: “in tema di locazione di veicoli senza conducente, nell’ipotesi di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale contestate al locatario, risponde solidalmente anche il locatore. E’ pertanto anche onere di quest’ultimo proporre, nei termini di legge, opposizione avverso le sanzioni comminate, pena l’inammissibilità di ricorsi inerenti al merito della contestazione”.

AVIS BUDGET ITALIA SPA, stavolta è quella che prova ad aver ragione del Capoluogo toscano, che aveva emanato cartelle esattoriali nei suoi confronti.

Gli ermellini, rimarcano che, in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, l’opposizione con cui si deducano fatti inerenti al merito della contestazione è inammissibile se il verbale presupposto sia stato previamente notificato restando senza impugnazione (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080) e che la circostanza che l’art. 196 C.d.S., preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente “risponde solida/mente il locatario” non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore (v. Cass., 24/09/2015, n. 18988 e Cass., 25/01/2018, n. 1845); nè può ritenersi, quindi, che la previsione dell’art. 386, regolamento di attuazione cit. codice, che disciplina l’ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (Cass., ord., 31/10/2019, n. 28030); pertanto, la società esercente l’attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass., ord., 17/01/2019, n. 1238; Cass., ord., 19/02/2019, n. 4735; Cass., ord., 31/10/2019, n. 28030; Cass., ord. 31/10/2019, n. 28209); ne consegue che le censure proposte sarebbero, comunque, infondate.

 

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