L’omessa comunicazione preventiva dell’ordinanza al prefetto…

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L’omessa comunicazione preventiva dell’ordinanza al prefetto non incide sulla legittimità del potere sindacale di cui all’articolo 54 TUEELL.

in via di estrema sintesi, così il TAR ligure (Genova Sez. I, 12/02/2016, n. 143) ha ritenuto legittima un’ordinanza del comune di Recco, stabilendo che: “la comunicazione preventiva al Prefetto non costituisce requisito di legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal sindaco ex art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; detta comunicazione, infatti, non è volta all’acquisizione di un parere preventivo o di altro apporto istruttorio, ma ha soltanto finalità organizzative per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione e fargli conoscere in anticipo il suo contenuto al fine di esonerare l’ amministrazione statale da eventuali profili di responsabilità derivanti dall’aver concesso l’uso della forza pubblica per l’esecuzione di ordinanze illegittime. La previa comunicazione dell’ordinanza “extra ordinem” al Prefetto si configura quale mero atto organizzativo onde consentire a quest’ultimo di esercitare le sue competenze di secondo grado e il cui mancato adempimento in ogni caso non condiziona la validità e l’efficacia del provvedimento contingibile ed urgente (cfr. ex multis Tar Campania 1367\2015)”.

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