L’opposizione recuperatoria apre un giudizio di merito sul verbale, non un annullamento per difetto di notifica.

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L’opposizione recuperatoria apre un giudizio di merito sul verbale, non un annullamento per difetto di notifica.

Cass. civ. Sez. III, Ord., 10-02-2021, n. 3318, ci ricorda che l’opposizione “recuperatoria”, apre nuovamente il giudizio nel merito e non si vince solo perché ci si può lamentare della mancata notifica del verbale CDS.

Secondo giurisprudenza consolidata (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 22080 del 22/9/2017; Sez. 3 -, Sentenza n. 16282 del 4/8/2016; Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/4/2006) l’opposizione alla cartella esattoriale può avere funzione recuperatoria e, pertanto, consente all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso l’atto presupposto solo allorchè la cartella sia stata effettivamente il primo atto attraverso cui l’interessato è venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria.

Proprio perchè l’azione ha valore recuperatorio, il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada che proponga opposizione, invocando l’annullamento della cartella quale conseguenza della omissione della notificazione del verbale sottostante, deve dedurre non solo l’omessa regolare notifica dell’atto costituente la premessa dell’emissione della cartella esattoriale (appunto, della ordinanza ingiunzione), ma anche il motivo di illegittimità dell’illecito contestato. In altri termini, l’opposizione recuperatoria riapre un giudizio nel merito, non legittima l’annullamento solo per difetto procedurale.

 

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