Lotta alla ludopatia, graduale riduzione delle slot nelle sale giochi

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Nella legge di conversione del D.L. 50/2017 è stato previsto la graduale  diminuzione delle slot (apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera  a),  nelle sale giochi. Si tratta di un taglio progressivo del 34%  delle slot esistenti e sarà attuato  in due anni. La riduzione delle slot   prevista  dall” art 1 comma 943 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 , secondo le previsioni non deve essere inferiore al 30% delle slot in esercizio e dovrà essere attuata dal 31 luglio 2017 e concludersi entro il 31 dicembre 2019 le cui modalità saranno definite con decreto del  Ministro dell’economia e delle finanze  ma dovranno riferirsi a quanto stabilito dall articolo 6 bis della Legge 96/2017. La dismissione degli apparecchi da parte dei concessionari avverrà in modo graduale entro il 31 dicembre 2017, dovranno essere  meno di 345mila, per poi scendere a 265mila entro il prossimo 30 aprile 2018. Qualora alle date stabilite   del  comma  1 dell articolo 6 bis della legge il numero complessivo dei nulla osta di esercizio  risulti  superiore  a quello indicato,  l’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  procederà d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a  ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalita’ in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base  della  redditivita’ degli apparecchi registrata  in  ciascuna  regione  nei  dodici  mesi.

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96 

Art. 6-bis. – (Riduzione degli apparecchi da divertimento).  –  1.La riduzione del numero dei nulla osta  di  esercizio  relativi  agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31  luglio  2015,  prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e’attuata, secondo le  modalita’  indicate  con  decreto  del  Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:   a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo  dei  nullaosta di esercizio non puo’ essere superiore a 345.000;   b) alla data del 30 aprile 2018 il  numero  complessivo  dei  nullaosta di esercizio non puo’ essere superiore a 265.000.   2. A tal fine, i concessionari  della  rete  telematica  procedono,entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione d almeno 15 per cento del  numero  di  nulla  osta  attivi  ad  essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla  riduzione  sino  a l numero cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di  essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.   3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1  il numero complessivo dei nulla osta di esercizio  risulti  superiore  aquello indicato,  l’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  proced d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a  ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalita’ in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base  della  redditivita’ degli apparecchi registrata  in  ciascuna  regione  nei  dodici  mesi precedenti.  I  concessionari,  entro  i  cinque  giorni   lavorativi successivi al  recepimento  della  relativa  comunicazione  da  parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a  bloccare  gli apparecchi i  cui  nulla  osta  di  esercizio  sono  stati  revocati,avviando le procedure di  dismissione  degli  apparecchi  stessi.  La violazione dell’obbligo previsto dal periodo precedente e’ punita conla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per  ciascun apparecchio».

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