Lotta alla ludopatia. Legittimità o illegittimità degli interventi.

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Abbiamo dato conto di recente della legittimità di alcuni interventi messi in atto da alcuni Comuni per contrastare gli effetti della ludopatia.

Oggi è il caso di analizzare quali interventi possono essere ammessi per rendere ancor più efficace l’attività dei Comuni.

L’occasione è data dal TAR Veneto, 07/12/2016, n. 1346, che ha affrontato la questione come segue:

a. è legittima la scelta del Comune di regolare in modo generale gli orari di apertura delle sale giochi mediante uno strumento regolamentare, in quanto non sussiste alcun obbligo in capo all’Amministrazione comunale di disciplinare singulatim l’orario di ogni singola sala gioco, considerando altresì che, anche con lo strumento dell’Ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 7, D.Lgs n.267/2000, il Sindaco regola in via generale ed uniforme gli orari di apertura delle varie categorie di esercizi commerciali, non dovendo affatto procedere alla valutazione e regolazione degli orari caso per caso;

b. le società di gestione delle sale giochi non hanno legittimazione attiva né in ordine alla questione concernente la tutela del diritto alla privacy delle persone fisiche (ludopatiche o meno) che praticano il gioco d’azzardo lecito, né in merito all’interesse dei giocatori di “intrattenersi comodamente nei minuti che dedicano a tale divertimento”;

c. è legittima una norma regolamentare che non può essere valutata con il criterio della maggiore o minore onerosità degli interventi che le sale giochi devono effettuare all’interno dei loro locali per adeguarli alle prescrizioni regolamentari, né è possibile utilizzare, quale parametro di legittimità del regolamento impugnato, l’art. 14 “giochi pubblici” della Legge n.23/2014 “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, dal momento che tale norma, in mancanza di tempestiva attuazione della delega ivi prevista, ha chiaramente perduto efficacia, non potendo neppure l’interprete supplire in via ermeneutica, in virtù del principio della separazione dei poteri;

d. pur essendo auspicabile, in un’ottica di maggior coordinamento delle discipline comunali di contrasto alla ludopatia, che i Comuni limitrofi adottino regolamentazioni per quanto possibile uniformi in subiecta materia, tuttavia non sussiste alcun obbligo in tal senso, ben potendo ogni Comune provvedere autonomamente, né tale aspetto può in alcun modo influire di per sé sulla legittimità della singola regolamentazione comunale;

e. è illegittima solo l’imposizione di una drastica riduzione dell’orario di apertura limitate a sole poche ore al giorno. Appare infatti sproporzionata ed ingiustificata la drastica riduzione dell’orario di apertura delle sale giochi, il che comporta la manifesta sproporzionalità di tale riduzione di orario e, di conseguenza, vizio costituito da eccesso di potere.

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