Luogo poco illuminato, troppo veloce il veicolo: è omicidio colposo l’investimento del pedone

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Impatto fatale per una donna, che perde la vita a seguito dell’investimento  da un’automobile sopraggiunta mentre stava attraversando la strada sulle strisce. Chiara la dinamica del terribile episodio. Altrettanto evidente la responsabilità dell’automobilista, che non ha prestato attenzione alla strada e non ha adeguato la velocità del veicolo al contesto. E’ quanto deciso dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 46830 del 12 novembre 2014.  

IL CASO  IlTribunale di Reggio Emilia dichiarava colpevole un automobilista del reato di cui  all’articolo 589 comma secondo codice penale, commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. I giudici, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo quali l’orario notturno, la conseguente scarsa illuminazione del tratto stradale, l’attraversamento del centro abitato e per colpa specifica nell’aver tenuto una velocità pericolosa, lo avevano ritenuto responsabile del decesso di un pedone che veniva investito mentre attraversava sulle strisce. Avverso tale decisione veniva proposto appello respinto dalla Corte territoriale. Anche contro questa sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.

 

LA DECISIONE DELLA CORTE Non ritenendo fondati i motivi del ricorso lo rigetta. Gli Ermellini in particolare hanno evidenziato le logiche, precise e argomentate valutazioni tecniche formulate dal consulente del pubblico ministero secondo cui l’investimento non sarebbe avvenuto ad una velocità di poco superiore ai 30 chilometri orari, così come sostenuto dal difensore dell’imputato. Opportunamente i giudici della corte territoriale avevano ritenuto integrati i profili di colpa generica e specifica contestati nell’imputazione poiché l’automobilista circolava nel centro abitato ad una velocità superiore a quella consentita, in ora notturna, in una zona con scarsa illuminazione, salvo che per l’attraversamento pedonale al quale, comunque, per imprudenza e negligenza nella guida non aveva prestato sufficiente attenzione. In considerazione dell’eccessiva velocità, l’imputato non era stato in grado di porre in essere una manovra di reazione e, di conseguenza, non aveva potuto evitare l’investimento. Il lamentato effetto specchio determinato dall’illuminazione del passaggio pedonale e la pessima illuminazione della zona non attenua le responsabilità dell’automobilista. Questi fattori, al contrario, avrebbero dovuto imporre all’imputato una condotta particolarmente prudenziale nell’attraversamento dell’isola spartitraffico.

MIMMO CAROLA

 

 

 

 

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