Ma le biciclette possono circolare contromano? Meglio di no….anche se è possibile….

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Consentire il transito contromano delle biciclette su strade a senso unico apponendo sotto il segnale di senso vietato il pannello integrativo recante l’eccezione “escluso biciclette” è una pratica adottata da molti Comuni ma non consentita dal codice della strada.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infatti con il parere prot. 4635 del 18.9.2015, ha precisato che l’articolo 3, comma 1, n. 12, del codice della strada definisce la “corsia” come “la parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli”.

L’articolo 143, comma 3, codice della strada deroga dall’obbligo di marciare sul margine destro, di cui ai commi 1 e 2, quando si percorre una carreggiata a senso unico.

L’articolo 135, comma 25, regolamento di esecuzione c.d.s. precisa che sulla strada a senso unico i conducenti possono utilizzarne l’intera larghezza.

Stando così le regole per una circolazione stradale sicura, le biciclette ammesse al transito contromano sulla strada a senso unico, si troverebbero ad interferire con il transito dei veicoli in senso normale che occupano l’intera larghezza, creando così una situazione di pericolo per la circolazione.

Il Ministero però precisa che vi è comunque la possibilità di consentire il transito in contromano delle biciclette, nel rispetto delle regole stabilite dal codice della strada. Vediamo come.

La larghezza minima delle corsie di marcia (articolo 140, comma 1, regolamento di esecuzione c.d.s.) è da intendersi finalizzata alla prevalente circolazione dei veicoli a motore. L’articolo 138, comma 6, regolamento, consente di non tracciare la segnaletica orizzontale sulle strade locali.

Articolo 140

La segnaletica orizzontale (Art 40 del CdS)

(Art. 40 CdS) (Strisce di corsia)

1. Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m – 3 m – 3,25 m – 3,5 m – 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto nell’intervallo tra 2 e 3,5 m.
2. Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere ridotto a 2,5 m, purché le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico pesante.
3. La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il più possibile costante, salvo che in prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere realizzato idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito e del raggio di curvatura.
4. Nelle zone di attestamento, in prossimità delle intersezioni, le strisce di separazione delle corsie di marcia devono essere continue, nel tratto immediatamente precedente la striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 m.
5. Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere prolungate all’interno delle aree di intersezione, purché tracciate in modo discontinuo; tuttavia le strisce di corsia non possono essere prolungate all’interno delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida di cui all’articolo 143.
6. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed

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