Mai tirarla troppo per le lunghe! Questo ci rammenta (con ben più alte parole) la Suprema Corte.
Vero che l’attività di accertamento complessa merita tempo, ma altrettanto vero che questo tempo va impiegato bene e che i ritardi burocratici o organizzativi no devono danneggiare ingiustamente chi è in attesa di sanzione.
Insomma, non per accodarmi al dibattito (noioso e distraente) di questi giorni sulla prescrizioni, ma mi piace partire da queste parole: “Il termine per la contestazione dell’illecito decorre dal momento in cui la stessa amministrazione risulti in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tener conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti ai suddetti organi assegnati (Sezioni Unite, sentenza n. 5395/07). Tale principio è stato ripreso dalla giurisprudenza successiva (sent. n. 3043/09), con la precisazione che “il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto dall’art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuata nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione…occorre, invece, individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione stessa (sent. n. 25836/11)”.
Questo passo è tratto da Cass. Civ. Sez II, n°8204 del 22 aprile 2016, con cui il collegio ha annullato una sanzione pecuniaria di Euro 356.280 irrogata dalla Consob per la ritenuta violazione dell’art. 187 bis, comma quater, T.U.F.
Nel merito la Cassazione non entra, ma rileva la superficialità del giudice di merito ribadendo i suoi principi in materia: il giudice non può, ai fini dell’individuazione della decorrenza del termine di contestazione dell’illecito amministrativo, sostituirsi all’amministrazione nel valutare l’opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. n. 16642/05); le valutazioni relative alla congruità del tempo impiegato nelle indagini necessarie per pervenire all’accertamento dell’illecito si risolvono in giudizi di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati (Cass. 9311/07). Proprio da tali principi, tuttavia, discende che il giudice di merito, a fronte di circostanziate doglianze con cui l’opponente denunci l’ingiustificata dilatazione dei tempi di contestazione, deve specificamente motivare sulle ragioni che lo inducono a giudicare tali tempi ragionevoli e congrui; in sostanza, il giudice di merito deve compiere un’indagine puntuale per determinare il tempo ragionevolmente necessario all’autorità per giungere alla contestazione dell’illecito, specialmente quando i tempi dell’indagine siano stati particolarmente ampi, le violazioni contestate si siano esaurite in un arco cronologico ristretto, la struttura dell’indagine si sia caratterizzata per la presenza di prolungati intervalli di inattività.
Cassazione con rinvio e chi sa come finirà.