MANCATA DECURTAZIONE DEI PUNTI IN CASO AL CONDUCENTE SCONOSCIUTO. NON E’ COME SI VUOLE FAR CREDERE.

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Il “Giornale”, nell’edizione del 20 Aprile 2018, a pagina 20, ha titolato: “Se il guidatore è sconosciuto i punti della patente sono salvi”. “La Cassazione ha infatti stabilito che non vengano più decurtati i punti dalla patente di chi dichiara di non sapere chi si trovasse alla guida della sua auto nel momento in cui è stata commessa un’ infrazione stradale. L’ ordinanza 9555/2018 depositata due giorni fa dalla Seconda sezione civile contraddice, infatti, anni di giurisprudenza, che puntava sul fatto che il proprietario del veicolo dovesse sapere chi era al volante. La Suprema Corte, infatti, valuta soprattutto il fatto che a volte trascorrano mesi fra il momento in cui un’ infrazione viene commessa e quello in cui viene notificato il verbale ed è ammissibile che non si ricordi più chi guidava”.

Andando a leggere, per la curiosità indotta dal menzionato articolo, l’ordinanza 9555  il pensiero che emerge è il seguente:

NON E’ COME SI VUOLE FAR CREDERE

Nel sindacato di legittimità la S.C. ritiene che il giudice di Merito bene avrebbe potuto ritenere, in favore del proprietario del veicolo, che il trascorso del tempo e l’utilizzo del veicolo da parte di più persone, possa essere motivo giustificante per “non essere in grado di comunicare i dati dell’effettivo conducente ai fini della decurtazione dei punti”.

Il titolo scelto da il “Giornale” si palesa come vagamente fuorviante e distorsivo, in quanto, la sentenza non fissa il principio che se “non ti ricordi chi  guidava, puoi evitare l’applicazione della sanzione ex art. 126-bis del C.d.S.”.

Tanto per cominciare, il fatto a cui fa riferimento la sentenza è relativo ad verbale CDS dell’anno 2007 , epoca nella quale i tempi di notificazione era diversi e più lunghi per in favore degli uffici a cui appartengono gli organi accertatori.

Ne deriva che l’ordinanza va letta “ratione temporis”. Il Giudice di legittimità è intervenuto per sindacare il comportamento dei giudici di merito di 1° grado ( il giudice di pace) e dello l’appello ( tribunale) non fissando il principio declinato nel titolo del menzionato articolo.

Il novellato e vigente testo dell’ art. 126/bis -che fissa la sanzione  a carico del proprietario nel caso si ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente- è saldo ed efficace, oltre che non intaccato dalla pronuncia in parola.

Bene ha scritto allora la S.C. che il sindacato di merito spetta ai giudici ( … di merito) del primo e del grado di appello, senza che però questa pronuncia possa essere letta come una generale  esclusione di responsabilità del proprietario che non comunica i dati del conducente, per aver dichiarato di non ricordare, o di non essere in grado di ricordare.

Della serie: si legano con attenzione le sentenze e si faccia riferimento ai casi ed all’epoca dei fatti e dei testi normativi vigenti, prima di diffondere notizie capaci di procurare ingiustificate impennate di contenzioso.

sentenza09555

[1] Se il guidatore è sconosciuto i punti della patente sono salvi, il giornale, pag. 16 del 20 aprile 2018.

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