Mancata indicazione nel verbale della segnalazione del controllo della velocità

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I giudici della sesta sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24795 del 9 ottobre 2018 hanno stabilito che l’indicazione nel verbale della corretta segnalazione della postazione di controllo della velocità diventa essenziale

LA VICENDA

I giudici del Tribunale civile di Isernia avevano respinto l’appello, proposto dal Comune di Sesto Campano,  avverso la sentenza del Giudice di pace di Isernia,  con la quale era stata accolta l’opposizione, formulata da un automobilista  per un verbale di accertamento per la violazione del limite di velocità. In particolare, il giudice di secondo grado rilevava, in primo luogo, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per supposta violazione del principio di ultrattività del rito. Con riferimento al merito del gravame il Tribunale di Isernia rilevava, riconfermando la statuizione del giudice di prime cure, che il verbale di contestazione si sarebbe dovuto considerare illegittimo non evincendosi dallo stesso che l’avviso di controllo elettronico della velocità fosse stato idoneamente segnalato con i cartelli prescritti dal codice della strada, senza che, a tal fine, potesse ritenersi ammissibile la prova testimoniale articolata dall’ente appellante.

LA DECISIONE

Gli Ermellini respingono il ricorso in quanto l’inammissibilità con riguardo al supposto vizio di omessa o insufficiente motivazione al di là della circostanza che non può, in modo contraddittorio, prospettarsi simultaneamente la carenza assoluta od inadeguata della motivazione di una sentenza, esso non è più deducibile in sede di legittimità,  siccome risulta ammissibile il solo vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. Parimente inammissibile la doglianza in ordine all’affermata violazione di legge relativa all’omessa ammissione di prova orale perché risulta priva del necessario requisito di specificità a causa della carente trascrizione dei capitoli di prova testimoniale della cui immotivata mancata ammissione l’Ente ricorrente si è lamentato. Inoltre la parte della censura con la quale è stata denunciata l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha ravvisato l’illegittimità del verbale di accertamento a carico del contravventore è infondata dal momento che,  conformemente a quanto rilevato dal Tribunale di Isernia e contrariamente all’assunto del ricorrente, non è emerso che il suddetto verbale  contenesse la necessaria indicazione della preventiva segnalazione prescritta, oltre all’osservanza dell’ulteriore requisito della “sufficiente visibilità” pure contemplata, la cui complessiva mancanza, pertanto, è stata correttamente ritenuta dal giudice di appello come idonea ad inficiare la legittimità del verbale stesso.

 

 

 

 

 

 

 

Corte di Cassazione Civile sezione V, sentenza n. 24795 del 9 ottobre 2018

Il Comune di Sesto Campano ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico complesso motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 37/2017, pubblicata il 20 gennaio 2017 (e non notificata).

L’intimato DBS non ha svolto attività difensiva nella presente fase di legittimità.

Con l’impugnata sentenza adottata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale civile di Isernia aveva respinto l’appello, proposto dallo stesso Comune ricorrente, avverso la sentenza del Giudice di pace di Isernia n. 785 del 2012, con la quale era stata accolta l’opposizione, formulata dal DBS, nei confronti di un verbale di accertamento per la violazione di cui all’art. 142 c.d.s. 1992. In particolare, il giudice di secondo grado rilevava, in primo luogo, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per supposta violazione del principio di ultrattività del rito. Con riferimento al merito del gravame il Tribunale di Isernia rilevava, riconfermando la statuizione del giudice di prime cure, che il verbale di contestazione si sarebbe dovuto considerare illegittimo non evincendosi dallo stesso che l’avviso di controllo elettronico della velocità fosse stato idoneamente segnalato con i cartelli prescritti dal codice della strada, senza che, a tal fine, potesse ritenersi ammissibile la prova testimoniale articolata dall’ente appellante.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente Comune di Sesto Campano ha dedotto — ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. — la supposta violazione dell’art. 2697 c.c. nonché il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia anche in relazione all’art. 245 c.p.c., avuto riguardo alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta ed articolata, dallo stesso Ente, nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il formulato motivo potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

Il prospettato motivo è, innanzitutto, inammissibile con riguardo al supposto vizio di omessa o insufficiente motivazione perché — al di là della circostanza che non può, in modo contraddittorio, prospettarsi simultaneamente la carenza assoluta od inadeguata della motivazione di una sentenza — esso non è più deducibile in sede di legittimità ai sensi del novellato (ad opera del d.l. n. 83/2012, conv., con, modif., nella 1. n. 134/2012) n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie), siccome risulta ammissibile il solo vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 8053/2014 e Cass. n. 23940/2017).

La stessa doglianza è altrettanto inammissibile in ordine all’affermata violazione di legge relativa all’omessa ammissione di prova orale perché risulta priva — ai sensi dell’art. 366, comma, n. 6), c.p.c. — del necessario requisito di specificità a causa della carente trascrizione dei capitoli di prova testimoniale della cui immotivata mancata ammissione l’Ente ricorrente si è lamentato (v., ex mullis, Cass. n. 17915/2010, ord., e Cass. n. 19985/2017, ord.).

La parte della censura con la quale è stata denunciata l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha ravvisato l’illegittimità del verbale di accertamento a carico del contravventore è infondata dal momento che — conformemente a quanto rilevato dal Tribunale di Isernia e contrariamente all’assunto del ricorrente — non è emerso che il suddetto verbale (prodotto dal medesimo Comune di Sesto Campano) contenesse la necessaria indicazione della preventiva segnalazione prescritta secondo le modalità previste dall’art. 2 del d.m. Trasporti 15 luglio 2007 in correlazione con l’art. 142, comma 6-bis, del c.d.s. 1992 (come introdotto per effetto dell’art. 3, comma 1, lett. B), del d.l. n. 117/2007, conv., con modif. dalla legge n. 160/2007), oltre all’osservanza dell’ulteriore requisito della “sufficiente visibilità” pure contemplata dall’art. 79, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.), la cui complessiva mancanza, pertanto, è stata correttamente ritenuta dal giudice di appello come idonea ad inficiare la legittimità del verbale stesso (cfr., per opportuni riferimenti, Cass. n. 25769/2013, ord., e Cass. n. 9033/2016).

Alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte il ricorso deve, quindi, integralmente respinto, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1, comma 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha aggiunto il comma 1- quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 — dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. omissis

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