Mancata indicazione precisa del luogo della violazione: il verbale è legittimo?

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Il verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada è legittimo anche se non indicato con estrema precisione il punto esatto in cui è avvenuta l’infrazione?

Risponde al quesito la Corte di Cassazione Civile con la sentenza del 14 gennaio 2016,  n. 463.

In sede di ricorso, il conducente del veicolo sanzionato, a norma dell’articolo 141, commi 3 e 8, codice della strada, eccepisce che a mente degli articoli 200 e 201, codice della strada, e 383, regolamento di esecuzione, il verbale deve contenere l’esatta indicazione della località dove è avvenuta  l’infrazione: nel caso di specie, invece,  gli agenti accertatori avevano fatto generico riferimento alla Via, Strada Provinciale, senza indicare il Comune, il numero civico o il chilometro di riferimento.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di  sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il  verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell’articolo 201, codice della strada, come ribadito dall’articolo 383, comma 1, del relativo regolamento  di esecuzione con riguardo al “giorno, ora e località”, prescrizioni dirette entrambe a garantire l’esercizio del contraddittorio da parte del  presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza  relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata  dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa  l’infrazione (Cass. 29.4.2005 n. 8535).

 

Nel caso in esame, pertanto, si ritiene infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione del luogo esatto e del Km. preciso, avendo dato atto che nel verbale è stata indicata la strada  in cui è stata commessa l’infrazione e nel rapporto è stato  specificato che si trattava di un tratto di strada provinciale fuori dal  centro abitato, privo di numerazione civica e senza indicazioni ettometriche.

 

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