Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.- Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività

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Il Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 della  Direzione Generale Valutazioni Ambientali  presso il  Ministero dell’Ambiente  assume un ruolo importante, per l’efficace applicazione degli  “Indirizzi in materia delle molestie odorigene, e va ad integrare la normativa regionale e statale che in futuro interverra in materia, anche recependo, attuando e integrando i relativi contenuti (procedure, valori di accettabilità, ecc.). A normativa vigente, il documento può in tutti i casi costituire un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia.

Per gli stessi motivi, il documento non può in alcun modo interferire, considerata la propria natura, con l’applicazione delle normative regionali oggi vigenti in materia che assicurino, anche attraverso distinte modalità, un equiparabile livello di tutela in materia di emissioni odorigene.
Resta fermo che, in caso di successiva legislazione europea in materia, la normativa statale e regionale dovrà essere soggetta al conseguente adeguamento.
La base giuridica dei presenti “Indirizzi” implica che il relativo ambito istituzionale di applicazione sia costituito dalla parte quinta del Dlgs 152/2006, ferma restando tuttavia la possibilità di essere utilizzati anche in altri ambiti per effetto di norme di rinvio e di collegamento.

gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale,

La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, rappresenta  infatti un livello di tutela ambientale non derogabile in peius che deve essere assicurato dall’istruttoria AIA ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 4ter, di tale decreto (i valori di emissione) stabiliti dall’AIA devono permettere il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione, vale a dire la normativa statale o regionale di settore).

Tabella 1. Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno
Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
Lavorazione materie plastiche Fonderie e produzione di anime per fonderia
Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti Produzione di pitture e vernici
Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.
Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
Allevamenti larve di mosca carnaria o simili Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione,
idrolizzazione, macinazione, ecc.)
Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)
Linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall’autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
Concerie
Industrie petrolifere
Industrie farmaceutiche e cosmetiche
Industrie alimentari
Sansifici
Impianti di produzione della carta
Impianti orafi
Mangimifici produzione di pet food
Impianti dell’industria geotermica
Per quanto attiene agli impianti e alle attività non ricadenti nelle categorie generali della tabella 1 o nelle categorie generali individuate dalle autorità regionali, l’applicazione delle procedure previste dei presenti Indirizzi può avvenire sulla base di valutazioni svolte caso per caso dalle autorità competenti.

Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.

CLICCA QUI per ll decreto direttoriale , gli  “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività” con i relativi allegati

 

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