“Modelli CIL e CILA per l’edilizia adottati dalla Regione Campania”

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Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, all’art. 24, comma 3, ha demandato al Governo, alle regioni e agli  enti locali, in sede di Conferenza unificata e tenendo conto  delle specifiche normative regionali, il compito di concludere accordi o intese per adottare una modulistica unificata e standardizzata, a valere su tutto il territorio nazionale, per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni in riferimento all’attività in materia edilizia e all’avvio di attività produttive.

            Con il successivo comma 4, il medesimo decreto ha, altresì, precisato che ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, tali accordi sulla modulistica per l’edilizia e per le attività produttive di cui al precedente comma 3, adottati in Conferenza unificata, sono finalizzati ad assicurare la libera concorrenza e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, garantiti su tutto il territorio nazionale.  

            A seguito di tale normativa, la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali, in due diversi accordi ha proceduto ad adottare, per tutto il territorio nazionale, una modulistica unificata e semplificata, per la presentazione ai comuni dell’istanza del permesso di costruire, della Scia edilizia, della CIL e della CILA.

In particolare,

con l’Accordo adottato in data 12 giugno 2014, pubblicato in G.U. del 14 luglio 2014, in Sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, sono stati adottati i modelli per la richiesta del Permesso di costruire e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia.

            Inoltre, la stessa Conferenza unificata, con successivo Accordo del 18 dicembre 2014, pubblicato in G. U. n. 41 del 19 febbraio 2015, ha adottato i modelli unici per la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 2, lettere b), c), d), e) D.P.R. 380/01 per la CIL e art. 6, comma 2, lettere a) ed e-bis) D.P.R. 380/01 per la CILA.

            In quest’ultimo accordo era, altresì, stabilito che le Regioni avevano sessanta giorni di tempo per recepire tale accordo e adeguare i predetti moduli unificati e standardizzati, in relazione alle specifiche normative regionali e di settore.

            La Regione Campania con la delibera di Giunta regionale n. 85 del 9 marzo 2015, pubblicata sul BURC n. 17 del 11 marzo 2015, ha recepito gli accordi della Conferenza Unificata, demandando al direttore generale per il governo del territorio l’adozione dei moduli standardizzati con una successiva Determinazione dirigenziale per la pubblicazione di CIL e CILA Campania, che sono allegati alla presente nota.

 

                Prima di concludere, evidenziamoche,:

  1. il modello CIL dovrà essere presentato per la esecuzione dei lavori di edilizia libera stabiliti dall’art. 6, comma 2, lettere b), c), d), e):
  • opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee da rimuovere al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni;
  • opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche aree di sosta, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • installazione di pannelli solari o fotovoltaici a servizio degli edifici;
  • aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
  • installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.
  • manutenzione straordinaria indicati all’art. 3, comma 1, lettera b), compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, ma non riguardanti parti strutturali dell’edificio;
  • le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali,ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.
  1. il modello CILA dovrà essere presentato per la esecuzione dei lavori di edilizia libera previsti dall’art. 6, comma 2, lettere a), e-bis):

Ricordiamo, infine, che i lavori da realizzare mediante CIL o CILA possono incominciare nello stesso giorno in cui la comunicazione viene presentata al Comune.

   C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo

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