Natura sanzionatoria della revoca della licenza di vendita giornali ed effetti indiretti.

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La revoca della licenza commerciale (per il caso di specie attinente alla rivendita di riviste e giornali) ha natura sanzionatoria. Questo ci conferma la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V) del 21/01/2015, n. 288.

“Il provvedimento in questione ha carattere sanzionatorio, ed infatti l’art. 26, comma secondo, del regolamento di cui al d.p.r. n. 268/1982, nel vietare la trasferibilità della licenza prevede che questa <<decade ove il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei mesi>>. A livello letterale l’uso dell’indicativo presente denota il carattere vincolato del provvedimento, conseguente al riscontro della violazione del divieto. La conclusione è avvalorata dalla formulazione della stessa norma primaria corrispondente, vale a dire l’art. 14, comma 3, l. n. 416/1981, contenente un chiaro divieto di affidare la gestione a terzi, per cui non vi possono essere dubbi che ad essa si correli una sanzione e non già un provvedimento che costituisce la paradigmatica espressione di discrezionalità amministrativa, quale la revoca ex art. 21-quinquies sopra citato”.

Ad avviso di chi scrive, la parte della sentenza qui epigrafica è interessante, non tanto per quanto sopra trascritto ma per il seguente passaggio: “A questo riguardo, del tutto irrilevante è il fatto che la situazione di irregolarità si sarebbe sanata nel 1989… In realtà nessuna sanatoria può configurarsi nei confronti di una violazione amministrativa definitivamente consumata”.

In tal senso, la pronuncia conferma un principio rilevante del nostro ordinamento che pretende la non stabilizzazione di rapporti viziati ab origine da una violazione definitivamente consumata.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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