Nella determinazione della misura della sospensione della patente di guida il giudice penale di merito, deve effettuare una valutazione non generica ma strettamente riferita all’articolo 218 del codice della strada

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Con la sentenza della Corte di Cassazione , quarta sezione penale, del 18/10/2021, il giudice di legittimità  si interessa del vaglio della sentenza del Tribunale di Roma del 2020 relativo a fatti avvenuti in epoca precedente ma comunque successiva al 2016 ed inerenti al reato colposo di lesioni stradali ex articolo 590 bis del codice penale

La questione di legittimità riguarda l’eventuale vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida come misura applicata dal giudicante di merito.

La Suprema Corte ricostruisce la situazione di diritto partendo dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 222, comma 2, quarto periodo, del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna per i reati di cui all’articolo 589 bis (omicidio stradale) e/o art. 590 bis ( lesioni personali stradali gravi o gravissime) attraverso l’istituto del cosiddetto “patteggiamento”,  il giudice debba poter disporre in alternativa alla revoca della patente la sospensione della stessa, quando però non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previsti dalla normativa del 2016.

Il caso preso in esame è proprio quello che considera, una volta esclusa l’applicazione della revoca, la possibilità di applicare la sospensione della patente di guida

L’indagine sulla legittimità si sposta non più sul “se”, ma sulla determinazione del “quantum”.

La Corte di Cassazione ritiene che il giudice penale di merito è tenuto ad assolvere all’onere della motivazione sul punto, dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare la misura della durata della sospensione della patente ,come misura accessoria all’applicazione della pena principale.

Aggiunge ancora la Suprema Corte che il parametro di riferimento non è quello penalistico ma è quello individuato dall’articolo 218 del Codice della Strada, facendo rimanere autonome le valutazioni della misura della sanzione penale rispetto alle valutazioni della misura della sanzione amministrativa accessoria.

Il giudice penale di merito, quindi , in conseguenza dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, non potrà limitarsi a una generica motivazione nella determinazione del periodo di sospensione della patente di guida.

SENTENZA CORTE CASSAZIONE_

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