Niente multa se c’è lo stato di necessità

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Il Giudice di Pace di Macerata con la sentenza n. 745 del 5 novembre 2018I ha deciso che il verbale per eccesso di velocità va annullato se la corsa dell’automobilista è derivata dalla necessità di soccorrere la figlia in crisi respiratoria

La vicenda

Un automobilista, per prestare soccorso alla figliola di 14 mesi colpita da un crisi respiratoria, al fine di somministrale i farmaci necessari ed opportuni, era costretto ad accelerare per trovare una piazzola di sosta violando così i limiti di velocità. Sanzionato, il trasgressore proponeva ricorso davanti al Giudice di Pace di Macerata allegando apposita dichiarazione medica comprovante la patologia di cui era affetta la figlia, motivo per il quale invocava lo stato di necessità e lamentando la mancata contestazione immediata della violazione, la mancata indicazione nel corpo del verbale della taratura dell’apparecchiatura, la carenza della presegnalazione e conseguente visibilità della postazione di controllo. L’Amministrazione si costituiva contestando gli assunti afferenti il pericolo imminente circa il danno grave alla persona nonché sulla mancata contestazione, sulla revisione periodica e taratura e evidenziava la presenza del cartello di presegnalazione della postazione di controllo.

LA DECISIONE

Il giudice di pace accoglieva il ricorso sullo stato di necessità ritenendo che è una circostanza che non legittima il pagamento di una multa notificata a seguito di violazione dei limiti di velocità. Esso può essere invocato tutte le volte in cui la violazione sia stata commessa perché necessario per salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona. Recentemente, proprio lo stato di necessità ha determinato l’annullamento di un verbale per violazione dell’articolo 142, secondo comma, del codice della strada, che era stato notificato a un automobilista con decurtazione di tre punti dalla patente. Per il giudice, il motivo rappresentato in ricorso è sufficiente per annullare il verbale. Infatti lo stato di necessità è stato ritenuto sufficiente a giustificare la violazione, anche in ragione del fatto che la bambina aveva meno di 14 mesi e del contesto di chiara preoccupazione e di ansia che si viene a creare nei genitori. Queste situazioni, è detto in sentenza, possono avere complessità imprevedibili e difficilmente gestibili e la necessità di somministrazione del farmaco era propedeutica all’emergenza insorta, in considerazione dell’art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nonostante l’automobilista avesse lamentato altre obiezioni per far valere le proprie ragioni rispetto alle pretese dell’amministrazione comunale, la condizione dello stato di necessità è stata sufficiente per l’accoglimento e per evitargli il pagamento del verbale.

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