Niente più limiti di altezza nei concorsi pubblici.

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Consolidata giurisprudenza ha valorizzato il precetto primario contenuto nella L. n. 2 del 2015 e i correlati principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 1993, n. 163 e dalla direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, anche laddove si tratti di attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle da svolgersi all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia, stabilendone la immediata operatività, ovvero, in altre parole, chiarendo che, ai fini dell’applicazione della predetta novella normativa, il discrimine temporale è costituito dal momento dell’arruolamento. Per tale motivo la disposizione deve trovare applicazione alle ammissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016 (tra altre, C. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 855; 6 giugno 2017, n. 2706; Tar Lazio, Roma, I-bis, sentenze brevi 17 marzo 2017, n. 3632, e 13 luglio 2017, n. 8467; I-quater, ordinanze 14 settembre 2017, n. 4671 e 4696), non potendo, oltre quella data, le Amministrazioni far valere i limiti provenienti dai propri regolamenti di accesso all’impiego.

Su queste basi, il T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, con Sentenza del 27-09-2017, n. 9932, ha annullato il provvedimento di esclusione di una persona dal concorso pubblico per il reclutamento di 320 vice ispettori della Polizia di Stato, deciso per carenza del requisito dell’altezza minima.

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