Non impugnabile l’atto che rigetta il ricorso sul sequestro amministrativo.

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Con la sentenza del Tribunale di Roma Sez. II, Sent., 15-01-2016 è stato ribadito che l’illegittimità del sequestro amministrativo non inficia la validità del provvedimento di irrogazione della sanzione e che non è impugnabile il provvedimento che rigetta il ricorso amministrativo.

Il provvedimento opposto faceva riferimento ad un verbale di accertamento con cui gli accertatori contestavano la violazione degli art. 28 e 29 D.Lgs. n. 114 del 1998 poiché ” esercitava il commercio su aree pubbliche sprovvisto di autorizzazione amministrativa. Nello specifico avendo titolo autorizzativi per la somministrazione a rotazione in data odierna si è collocato per la sosta e contestuale somministrazione abusivamente in zona/spazio/particella non coperta da titolo autorizzativi”. Contestualmente veniva redatto verbale di sequestro amministrativo delle merci di generi alimentati presenti e impianti di vendita collocati nel veicolo uso negozio: (6 frigoriferi n. 2 piastre su cui, apposti i sigilli, venivano lasciati in custodia alla parte e messi a disposizione dell’Amministrazione per l’adozione dei provvedimento di confisca come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 114 del 1998). Avverso il verbale di sequestro veniva proposto ricorso per il dissequestro dei beni, con atto del 15.05.2015, a cui faceva seguito la determina dirigenziale di rigetto.

Nel giudizio di opposizione il giudicante osserva che in tema di sanzioni amministrative il procedimento di sequestro, da un lato, e quello di irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione accessoria della confisca, dall’altro, sono del tutto autonomi con la conseguenza che i vizi dell’uno non inficiano gli altri (Corte cass. I sez. 6.8.1988 n. 4866 ; Corte cass. I sez. 30.12.1994 n. 11293)”. L’autonomia dei due atti amministrativi riverbera anche nella differente disciplina procedimentale, poiché art. 19 L. n. 689 del 1981 detta per il dissequestro una autonoma e completa procedura, improntata alla rapidità, che prevede l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere entro dieci giorni, in presenza di presentazione di ricorso della parte, scaduti i quali qualora la istanza non sia stata rigettata con atto espresso deve ritenersi accolta. Con la procedura prevista dall’art. 19 il Legislatore, ritenuta la particolare afflittività del provvedimento di sequestro, ha all’evidenza inteso privilegiare la rapidità della decisione in sede amministrativa che tende : ” a provocare da parte dell’autorità competente l’esame della legittimità ed opportunità del sequestro, nella prospettiva di ottenere la restituzione delle cose, anche in pendenza del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa” e “determina nell’autorità l’onere di adottare sulla opposizione un provvedimento espresso di conferma del sequestro e di rigetto della opposizione, in mancanza del quale e trascorso il breve termine di dieci giorni la misura cautelare perde efficacia”: in relazione alla verifica della legittimità del provvedimento “l’opposizione al sequestro assolve alla stessa funzione degli scritti difensivi che gli interessati possono rivolgere all’autorità competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione e provvedere alla confisca, giacché tende a provocare un accertamento negativo e la chiusura del procedimento con ordinanza di archiviazione, anziché con ordinanza di ingiunzione (art. 18 co. 1 e 2).” ,( cass. III sez. 14.1.12002 n. 348). La determina dirigenziale opposta dalla ricorrente si colloca nella fase procedimentale del sequestro dei beni ex art. 19 L. n. 689 del 1983, che ha termine con l’emanazione del provvedimento definitivo di confisca. Infatti, i beni sequestrati sono soggette a provvedimento di confisca in adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 dell’art. 20 e 21 L. n. 689 del 1981, a cui l’autorità dovrà necessariamente procedere nel caso di rigetto del l’istanza di dissequestro espresso, come nella fattispecie.

Ciò comporta l’inammissibilità del giudizio di opposizione proposto dalla parte ex art. 22 L. n. 689 del 1981 avverso la determina dirigenziale di rigetto dell’istanza di dissequestro. Infatti, Il giudizio disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 , va instaurato contro il provvedimento finale ingiuntivo o di confisca dei beni emanato dall’autorità competente. Solo avverso l’ordinanza-ingiunzione è possibile proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 22 L. n. 689 del 1981 il quale espressamente dispone ” contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la confisca, gli interessati possono proporre opposizione..”.

Con riguardo al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ( art. 13 L. n. 689 del 1981) l’atto che dispone la misura cautelare non è impugnabile autonomamente davanti al giudice ordinario, mentre l’accertamento della illegittimità della suddetta misura può essere chiesto nel ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di confisca ( Cass. n. 6708/1991) o, comunque, non disgiuntamente rispetto all’accertamento sulla legittimità del verbale di accertamento della violazione.( Cass civ. sez. II 22/12/2011 n. 28362).

Ed ancora, “In tema di sanzioni amministrative, la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto alla misura del sequestro. Ne consegue che, intervenuta la conversione del sequestro in confisca, il destinatario dell’atto può agire solo contro il provvedimento sanzionatorio della confisca e non contro quello del sequestro, le cui vicende non spiegano effetti rispetto alla confisca stessa. ( cass civ. 27225 del 04/12/2013).

 

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