Non si impugnano al TAR i verbali per le sanzioni amministrative Covid.

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Il titolare di un negozio di abiti sportivi e per l’infanzia, impugnava al Tar Puglia, sez. dist. Lecce, il d.p.c.m. 2 marzo 2021, nonché – ove occorresse – il verbale della Polizia municipale di Brindisi che aveva elevato una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di una delle disposizioni contenute nel predetto provvedimento recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale salentino si dichiarava con ordinanza incompetente, indicando competente il TAR del Lazio, innanzi al quale il ricorrente riassumeva tempestivamente l’originario ricorso.
Il Collegio (con sentenza n°05792 del 10 maggio 2022) rileva profili di difetto di giurisdizione in relazione all’impugnativa del provvedimento sanzionatorio, nonché di una possibile causa d’improcedibilità del ricorso di annullamento. In tal senso ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine allo scrutinio di legittimità del verbale di accertamento di illecito amministrativo, trattandosi di atto spettante alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la parte potrà riproporre la domanda entro il termine perentorio di tre mesi al fine di conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

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1 commento

  1. Magari mi sfugge qualcosa ma non capisco perché nessuno dei due G.A. abbia in primis rilevato che un simile verbale non era direttamente impugnabile (anche se il legale dice di “avere interesse ad una pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 3 c.p.a., nonché di aver impugnato il verbale dei vigili urbani sopra indicato solo «ove occorra»”) .

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