NON SONO PERMESSE SOSTE GRATUITE RISERVATE A STRUTTURE ALBERGHIERE. Corte dei Conti (Umbria)

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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale dell’Umbria, nel giudizio di responsabilità promosso nei confronti di dirigenti e responsabili di un comune dell’Umbria,  con la Sentenza n. 61/2023,  ha ritenuto colpevoli alcuni di essi, tra cui il Comandante della polizia locale, con riferimento all’esistenza di alcuni stalli riservati su area pubblica a servizio esclusivo di tre alberghi, senza l’osservanza del rilascio del titolo concessorio e senza la corresponsione del canone per un periodo di oltre 30 anni, per aver prodotto un danno per il Comune , consistente nel canone non versato per il quinquennio 2016/2021.

La Corte , dopo aver svolto una sintetica ricostruzione normativa e regolamentare della materia, ha evidenziato  che :

  • per il regolamento comunale le occupazioni effettuate senza titolo o difformi da esso, decadute e/o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni si aggiungono alle indennità;
  • sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, le occupazioni permanenti e temporanee effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
  • in materia di spazi di sosta, il codice della strada limita la facoltà di riservare stalli di sosta a casi determinati e tassativi di veicoli o utenti, tra cui non figura la possibilità di istituire aree di sosta riservate ai veicoli privati dei clienti delle strutture alberghiere. A riguardo, il Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti, con nota prot. n. 651 del 1° febbraio 2019, ha espressamente stabilito che, in linea di principio, è possibile concedere posti riservati anche a determinate categorie di veicoli e di utenti che non rientrino nelle fattispecie indicate nel codice della strada, ma solo in presenza delle seguenti condizioni: 1)  il carattere preminente che configuri il soddisfacimento di un pubblico interesse, che deve trovare corrispondenza in una situazione obiettiva; e 2)  il provvedimento adottato, concludendo nel senso che l’amministrazione pubblica non può riservare stalli di sosta a una struttura ricettiva, in quanto questi risulterebbero non funzionali al pubblico interesse collettivo, necessario ed attuale.

 Ha quindi rilevato che le sopra richiamate disposizioni sono state disattese. In particolare, il Servizio di polizia municipale ha omesso di rilevare la condizione abusiva delle occupazioni, nonostante che il citato regolamento locale , in tema di controlli (ispettivi/territoriali), assegni alla Polizia municipale la verifica sul territorio di eventuali occupazioni di suolo pubblico abusive o poste in essere in modo difforme dalla concessione.

La Corte ha evidenziato come a fronte di una situazione manifestamente contra “ius” , la polizia municipale, titolare di generali funzioni in tema di controlli per il rispetto di norme e regolamenti, nonché del rispetto della disciplina della viabilità e del traffico, delle autorizzazioni per la sosta, per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, avrebbe dovuto assumere iniziative al riguardo, anche segnalando la problematica ad altri uffici, eventualmente ritenuti competenti.

Infatti nulla ha addebitato all’istruttore dell’ufficio concessioni in quanto per disposizione regolamentare, non aveva compiti di vigilanza e di riscossione, mentre ha condannato alcuni al pagamento in favore del Comune dei mancati versamenti dei canoni.

 

 

 

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