Notifica del verbale di contestazione

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I giudici della sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17088 del 26 giugno 2019 hanno ribadito che è tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di centocinquanta giorni dall’accertamento l’atto sia stato consegnato all’ufficio postale, essendo irrilevante la data di ricezione da parte del destinatario.

LA VICENDA

Un conducente e la società di servizi dalla quale dipendeva proponevano opposizione davanti al Giudice di pace di Roma, che la respingeva, avverso un verbale degli Ispettori del lavoro, con il quale era stata irrogata una sanzione amministrativa per la violazione in materia di orario di lavoro nel settore del trasporto su strada. A seguito di appello interposto dal solo conducente, il Tribunale di Roma rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Anche avverso questa decisione il conducente proponeva ricorso per cassazione, fondato su vari motivi, tra i quali la notifica oltre i termini.

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso ripercorrendo l’iter della notificazione. Il codice della strada prevede che la notificazione del verbale debba avvenire entro 150 giorni dall’infrazione. Tale termine è perentorio. Infatti, se il verbale è notificato oltre tale termine, l’obbligazione di pagare si estingue e di conseguenza la sanzione pecuniaria non è dovuta. Nelle ipotesi in cui non si sia potuto identificare l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati in solido, il termine di 150 giorni decorre dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Ai fini della procedura da seguire per la notificazione dei verbali la disciplina del codice della strada prevede il richiamo delle norme stabilite dal codice di procedura civile in tema di notificazioni stabilendo che alla notificazione si provvede a mezzo degli organi di polizia stradale, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta. Pertanto dal combinato disposto delle predette norme, nei casi c.d. di irreperibilità del destinatario in cui non sia possibile consegnare il verbale nelle mani del trasgressore, il computo del termine dei 150 giorni non si riferisce alla ricezione del verbale da parte del destinatario stesso, bensì alla consegna del verbale presso gli uffici comunali preposti alla notifica, oppure, all’ufficio postale. In sostanza, al fine del rispetto del suddetto termine, è necessario e sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficiale giudiziario o al messo o alle poste entro 150 giorni. Richiamando precedenti decisioni la Corte avvalora questo principio generale, che nel caso di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, è da considerarsi tempestiva e valida la notificazione del verbale se, nel termine di 150 giorni l’atto sia stato consegnato all’ufficio postale, essendo del tutto irrilevante invece la data di ricezione da parte del destinatario. L’eccezione del ricorrente relativa alla non qualificazione del termine ex art 201 cds come processuale, non è servita a convincere la Cassazione, che in merito ha richiamato il principio generale stabilito che ha dichiarato illegittimo il combinato disposto dell’articolo 149 cpc, e della Legge 20 novembre 1982, n. 890 dal quale si evince che anche in riferimento agli atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nell’art. 201, comma hanno effetto gli atti compiuti non direttamente alla parte ma a terzi.

Corte di Cassazione Civile sezione VI, sentenza n. 17088 del 26 giugno 2019

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