Notifica ex art. 140 c.p.c. e manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

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E’ stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l’ufficiale giudiziario, depositata la copia dell’atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi ed affisso un avviso dell’avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con la quale lo si avvisa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell’effettivo ritiro della copia dell’atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Più precisamente il Giudice rimettente ha inteso che tale differenza possa essere pregiudizievole per chi riceve la cd. raccomandata di avvenuto deposito ex art. 140.

La Corte Costituzionale, invece, con Ordinanza n. 120 del 12/10/2016, ha osservato non avrebbe alcun senso estendere il termine “di compiuta giacenza”, di cui al quarto comma dell’art. 8 della richiamata legge n. 890 del 1982, alla diversa ipotesi disciplinata dall’art. 140 cod. proc. civ., considerato che, in tal caso, la conoscenza legale dell’atto coincide con il momento in cui può essere conseguita anche la conoscenza.

Con ciò dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile

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