Novità normative: la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 il D.lgs n°28/2015 recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art 1 comma 1 lettera m) della, L. 67/2014.

Il fatto è da considerarsi come “tenue“, e quindi non punibile in sede penale salvo la tutela civile, non quando:

– l’offesa è particolarmente tenue, tenendo conto sia della modalità della condotta e sia dell’esiguità del danno o del pericolo;

– il comportamento dell’autore non sia abituale.

Il giudice, in sede di valutazione, dovrà comunque tener conto delle istanze della persona offesa e dell’indagato.

Il decreto legislativo introduce anche un apposito casellario giudiziario dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto.

Sul piano pratico nulla cambia per l’agente o l’ufficiale di Polizia Giudiziaria, ma molto cambia in sede pre-processuale e processuale.

Una novità di estremo interesse giuridico, dai complicati riflessi.

Una decisa mano, si spera, per lo snellimento del carico giudiziario.

Per chi ne abbia curiosità, ecco il link

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/3/18/15G00044/sg

 

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

 
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