Gli articoli 29 e 30 del Disegno di legge di iniziativa governativa, recante: “Green New Deal e transizione ecologica del Paese” (cd. Collegato Ambientale 2020), così riformuleranno, rispettivamente, gli articoli 262, comma 1, e 263, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006:
Articolo 262. Competenza e giurisdizione
- Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione,“ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all’articolo 192, commi 1e 2”, per le quali è competente il Comune.
Articolo 263. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie “di cui all’articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, che sono devoluti ai Comuni e sono destinati alle attività di rimozione ed avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti”.
Quali gli adempimenti per gli operatori di Polizia Ambientale e per gli uffici competenti dei Comuni?
- Per gli abbandoni e i depositi incontrollati di rifiuti, l’autorità competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione, riferita alle sanzioni amministrative di cui all’art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006, non sarà più la Provincia, bensì Il Comune.
- I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono devoluti ai Comuni e sono destinati alle attività di rimozione ed avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti.
Gli operatori di polizia ambientale dovranno, altresì, indicare nei relativi verbali di accertamento, il Comune quale Ente competente a ricevere gli scritti difensivi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 689/1981.
Il testo normativo, una volta pubblicato in gazzetta ufficiale, riporterà, indietro nel tempo, la disciplina dei proventi sanzionatori pecuniari, relativi agli abbandoni dei rifiuti,a quella prevista originariamente dal Decreto n. 22/97 (cd. Decreto Ronchi).
Buongiorno,
devo emettere a giorni una sanzione amministrativa ai sensi del 152/2006 art. 255 in relazione all’ 192 e leggendo la sua spiegazione di cui all’art. 262 competenze e giurisdizione.. “di cui all’articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, che sono devoluti ai Comuni e sono destinati alle attività di rimozione ed avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti”.
leggendo però il D.Lgs. 116/2020 non sono riuscito a trovare se era stato applicato.
così ho scritto in Regione che così ha risposto: l’articolo cui fa riferimento si riferisce al disegno di legge “collegato ambientale 2020” che poi è diventato il D.Lgs. 116/2020.
Forse nel disegno di legge c’era la modifica dell’art. 262 del D.Lgs. 152/2006 “Competenza e giurisdizione”, ma nel testo definitivo la modifica non è stata fatta.
Il testo vigente del 262 continua oggi a recitare:
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi,
all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui
territorio e’ stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto
di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali e’ competente il
comune.
E’ giusto quanto riferito?
ringraziando anticipatamente per la Sua gentile risposta, l’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.
Il testo del disegno di legge cd. “Terra mia”, al quale l’articolo fa riferimento, non è mai divenuto legge.
Pertanto, quanto riferito dalla Regione è sicuramente corretto.
Cordiali saluti.
Gaetano Alborino