Nozione di immobile ultimato a rustico.

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In materia edilizia, la esecuzione di un immobile a “rustico” si intende riferita all’avvenuto completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno ricomprese le tamponature esterne, atteso che queste determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria.

Questione, di conseguenza, di non poco conto, atteso il fatto che i lavori successivi (e di copletamento dell’immobile) postulerebbero fasi costruttive primarie di un edificio ancora da realizzare, con conseguente innesto di nuove volumetrie vietate dagli strumenti urbanistici

Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 24/05/2022, n. 205, affrontra proprio tale ultima questione ribadendone i principi.

Nel caso di specie, decaduti i titoli autorizzatori, per l’immobile privo di tamponature e, di fatto, uno scheletro di cemento armato, i lavori non possono essere qualificati interventi di completamento di un edificio già esistente al rustico.

In altri termini non è possibile riprendere i lavori interrotti e portare a compimento la costruzione, ritenendo di poter porre in essere opere di mero completamento funzionale.

Per giurisprudenza costante, infatti, la struttura può considerarsi ultimata al rustico solo se provvista quantomeno del tamponamento dei muri perimentrali senza che possa essere sufficiente il cd. scheletro della struttura (cfr. Cons. Stato, sez. II, 24/04/2020, n. 2615).

 

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